Con la sentenza n. 3867/2015 depositata il 6 agosto, la quinta sezione del Consiglio di Stato fa luce sui principi generali rilevanti in tema di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sulla valutazione della non anomalia della offerta, precisando che “tale valutazione è di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, salva la necessità di una motivazione rigorosa ed analitica, e salva la regola per cui in sede di presentazione delle giustificazioni l’offerta economica deve comunque rimanere immodificabile, mentre possono essere invece modificate e integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, sempre nel quadro di un’offerta complessivamente coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione”.
Palazzo Spada ricorda che “le rimodulazioni delle giustificazioni risultanti dalle compensazioni tra le singole voci, pur dovendo rispondere ad un criterio di affidabilità, hanno sempre trovato ingresso in una costante giurisprudenza amministrativa”.
VALUTAZIONE OFFERTA, I PROVVEDIMENTI VANNO ANALITICAMENTE MOTIVATI NEL CASO DI UNA VALUTAZIONE NON FAVOREVOLE. In ogni caso, il Consiglio di Stato richiama il principio per cui “i provvedimenti in tema di valutazione dell’offerta vanno analiticamente motivati nel caso di una valutazione non favorevole, mentre un esame favorevole sulla congruità - sufficientemente basato da una motivazione che investa l’intero contenuto dell’offerta - non può ritenersi affetto da eccesso di potere”.