Sentenze

Valutazione di impatto ambientale (VIA), la Consulta boccia legge della Regione Veneto

Illegittimo escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km

venerdì 20 ottobre 2017 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 218/2017 depositata oggi la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell’art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

La Consulta evidenzia che le disposizioni del Codice dell’ambiente “stabiliscono che la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening, consistente nella procedura finalizzata a valutare, in via preliminare, se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull’ambiente), debba svolgersi sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, l’inquinamento, i disturbi ambientali e il rischio di incidenti), alla loro localizzazione (considerando, quindi, le peculiarità del territorio in cui il progetto si situa) e alle caratteristiche dell’impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto).

A tale procedura di verifica risultano sottoposti tutti i progetti richiamati dal comma 1, lettera c), dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, tra cui, appunto, le strade extraurbane secondarie, specificamente indicate alla lettera g) del punto 7 dell’elenco B dell’allegato III alla parte seconda del detto decreto legislativo.

La previsione dello screening da parte del legislatore statale va ricondotta all’esigenza di sottoporre a detta procedura, in attuazione di quanto previsto sul punto dalla normativa europea, qualsivoglia tipologia di progetto, a prescindere che questo sia di competenza statale o regionale, senza consentire esenzioni a priori e in via generale, fondate esclusivamente su parametri dimensionali.

In questa prospettiva, la Corte ha già avuto modo di evidenziare che «[l]’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso» (così sentenza n. 127 del 2010).

La disposizione regionale censurata sottopone, invece, a screening solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando da tale procedura tutte le strade di dimensioni pari o inferiori, con una statuizione in evidente contrasto con quanto stabilito, anche in attuazione degli obblighi comunitari, dalla disciplina statale.

E, invero, la limitata lunghezza dei percorsi viari esclusi dalla verifica di assoggettabilità non esclude, per ciò solo, la rilevanza di questi ai fini dell’eventuale impatto ambientale, che ben può essere compromesso dalla costruzione di un tratto stradale, ancorché di modeste dimensioni”.

L’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, “richiamato dal giudice a quo come norma interposta violata, risulta entrato in vigore, insieme a tutta la parte seconda del Codice dell’ambiente, in data 31 luglio 2007.

Ne consegue che l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deve ritenersi sopravvenuta rispetto al momento della sua originaria entrata in vigore.

In particolare, il contrasto tra la norma del Codice dell’ambiente, espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e la disposizione regionale è insorto, appunto, alla data del 31 luglio 2007”, rileva la Corte costituzionale.

In allegato la sentenza n. 218/2017 della Consulta

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