La disciplina della Valutazione di impatto ambientale (VIA) rientra nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Lo ha ribadito la Corte costituzionale nella sentenza n. 147/2019 depositata ieri.
Con questa sentenza la Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)»;
2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2018 e dell’Allegato A alla medesima legge regionale, e degli allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell’Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell’Allegato B.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della suddetta legge della Regione autonoma Valle d’Aosta, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione con riferimento ad alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» (cod. ambiente), e in particolare, agli artt. 7-bis e 27-bis e agli Allegati II, II-bis, III, IV, alla Parte II del menzionato cod. ambiente.
In allegato la sentenza della Consulta