Con la sentenza C-261/18 pronunciata oggi 12 novembre, la Corte di giustizia europea, riunita in Grande Sezione, ha condannato l'Irlanda a sanzioni pecuniarie per non aver dato alcun seguito concreto alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, nella quale la Corte aveva constatato una violazione della direttiva 85/337 da parte dell'Irlanda derivante dalla costruzione di una centrale eolica a Derrybrien (Irlanda) senza una previa valutazione del suo impatto ambientale.
In seguito alla pronuncia della sentenza del 2008, l'Irlanda aveva istituito una procedura di regolarizzazione con la quale tentava di consentire al gestore della centrale eolica di Derrybrien di conformarsi alle disposizioni della direttiva 85/337. Tuttavia, dal momento che il gestore della centrale eolica non si era sottoposto a tale procedura e che quest'ultima non era stata nemmeno avviata d'ufficio dalle autorità irlandesi, la Commissione ha proposto alla Corte un secondo ricorso per inadempimento.
La Corte ha anzitutto esaminato gli obblighi incombenti agli Stati membri quando un progetto è stato autorizzato in violazione dell’obbligo di previa valutazione del suo impatto ambientale previsto dalla direttiva 85/337. La Corte ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, in forza del principio di leale cooperazione, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio all'omissione di una valutazione dell'impatto ambientale. Essi sono in particolare obbligati a effettuare una valutazione a titolo di regolarizzazione, e ciò anche dopo la messa in servizio di un impianto. Una siffatta valutazione deve tenere conto non soltanto degli effetti futuri dell’impianto in questione, ma anche dell’impatto ambientale prodottosi a partire dalla sua realizzazione. Essa può condurre alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni concesse in violazione dell'obbligo di previa valutazione.
Orbene, nonostante la riforma legislativa che introduce una procedura di regolarizzazione, l'Irlanda non ha proceduto a una nuova valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica, disconoscendo così l’autorità della sentenza del 2008.
La Corte ha poi respinto i vari argomenti dedotti dall'Irlanda per giustificarsi. Da un lato, l'Irlanda non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitano le possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione introdotta al fine di garantire l'esecuzione della sentenza del 2008. In tale contesto, la Corte ha rammentato che le autorità nazionali erano tenute a rimediare all'omissione della valutazione d’impatto e che gli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 gravavano anche sul gestore della centrale eolica, in quanto quest’ultimo era controllato dall'Irlanda. Dall'altro lato, sebbene le autorizzazioni per la costruzione della centrale eolica a Derrybrien siano divenute definitive, la certezza del diritto e il legittimo affidamento del gestore della centrale eolica nei suoi diritti acquisiti non possono essere invocati dall'Irlanda per evitare le conseguenze derivanti dall'accertamento oggettivo del mancato rispetto della direttiva 85/337. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto non possono essere puramente e semplicemente considerati legalmente autorizzati sotto il profilo dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.
Tenuto conto della gravità e della durata dell'inadempimento, dato che sono trascorsi oltre undici anni dalla sentenza del 2008 senza che siano state adottate le misure necessarie per conformarsi alla stessa, e in considerazione della capacità di pagamento dell'Irlanda, la Corte ha condannato tale Stato membro a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 5 000 000 nonché una penalità dell’importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 2008.
In allegato la sentenza