Il Consiglio dei ministri n. 71 del 22 febbraio 2018 ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Provincia di Trento n. 17 del 29/12/2017, “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018”, per una norma riguardante la Valutazione d’Impatto Ambientale e la verifica di assoggettabilità a tale Valutazione.
Il comma 5 dell’art. 28 della legge introduce un nuovo comma (n.01) all’art. 3 della Legge Provinciale n. 19 del 2013 e stabilisce: «In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».
La disposizione richiama espressamente il ricorso promosso dalla Provincia di Trento innanzi alla Corte Costituzionale mediante il quale è stato impugnato l’art. 22 del d.lgs. 104/2017 con il quale sono stati modificati, tra gli altri, gli Allegati II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II bis, modificando il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni/Province autonome in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevedendo che in pendenza dell’esito del ricorso, “i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 …. s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017”, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.
Secondo il Governo il comma 5 dell’art. 28 della legge della Provincia di Trento viola l’art. 117, secondo comma, lettere m) e s) della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché di livelli essenziali delle prestazioni.
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