Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 27 marzo 2020 è stato pubblicato il Regolamento regionale 25 marzo 2020 - n. 2 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”.
Questo regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) come modificata, in particolare, dall’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) e dall’articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018):
a) aggiorna la disciplina della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi del regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)) in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010;
b) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2010;
c) stabilisce le modalità di avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2010;
d) individua le modalità per l’espressione del parere della Regione nell’ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 5/2010;
e) disciplina le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010, nonché di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale da parte delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall’articolo 2 della l.r. 5/2010, e, in particolare:
1) specifica le procedure per la VIA;
2) specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;
3) coordina e rende coerenti le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione o anche programmazione territoriale;
4) stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
In allegato il nuovo Regolamento regionale