Con la delibera n. 68 del 1 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) approva le «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» redatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La presa d'atto da parte del Cipe del provvedimento è accompagnata dalle seguenti osservazioni e raccomandazioni:
1) illustrare come la metodologia prefigurata per la valutazione degli investimenti in infrastrutture di trasporto si declini per le altre tipologie di opere, evidenziando almeno le caratteristiche principali degli specifici percorsi di valutazione. L'opportunita' di tale integrazione e' gia' prefigurata nell'introduzione delle linee guida in esame. Si segnala inoltre come, per quanto riguarda i programmi di opere di minore entita', la cui rilevanza strategica deriva dalla «massa critica di insieme», sia opportuno individuare idonee modalita' di valutazione;
2) includere in maniera esplicita fra gli ambiti di applicazione delle linee guida il settore dello Sviluppo urbano sostenibile, la cui strategicita' emerge nel Documento «Connettere l'Italia», gia' allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2016;
3) rappresentare come il DPP sara' strutturato per costituire anche a regime, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011 e del decreto legislativo n. 50/2016 (art. 200, comma 3 e art. 201, comma 3), il luogo di raccordo e messa in coerenza fra la programmazione ordinaria e la programmazione delle risorse aggiuntive, specialmente quelle afferenti alle politiche di coesione (Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e Fondo sviluppo e coesione (FSC)), inclusi i programmi operativi nazionali e i patti con le regioni e le citta' metropolitane), illustrando anche come i vari step del processo valutativo tengono conto della complementarieta' degli interventi afferenti ai diversi ambiti di programmazione e tenendo conto dei nuovi orientamenti che stanno emergendo in sede europea in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture;
4) esplicitare nell'ambito del DPP le rispettive funzioni del Ministero e delle aziende o enti vigilati attuatori degli investimenti nel percorso di valutazione, a partire dalla rilevazione del fabbisogno, in particolare con riferimento alla selezione delle opere da co-finanziare;
5) analizzare ed esplicitare meglio le relazioni tra il DPP e i Programmi triennali delle opere pubbliche di cui all'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016;
6) riguardo alla «Gestione della fase transitoria» fino al primo DPP, indicare le metodologie da adottare per la valutazione delle proposte di finanza di progetto dichiarate di pubblico interesse, ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (cfr. art. 216, comma 23);
7) a pag. 2, alla fine della nota 2, aggiungere: «L'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 229/2011 e' stato ampliato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 40 del decreto legislativo n. 97/2016 (modifiche all'art. 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013) per cui, a decorrere dal 23 giugno 2016, i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di monitoraggio per il settore delle opere pubbliche sono «Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche ...»;
8) a pag. 29 nel box «Analisi comparata dei costi di realizzazione (benchmarking)» inserire il riferimento alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio opere pubbliche (MOP) quale ulteriore banca dati da cui reperire informazioni sui costi sostenuti per la realizzazione di opere pubbliche;
9) al Cap. 5, punto 1, pag. 55, terzo capoverso, dopo le parole «incluse quelle contenute» inserire le parole «nel sistema MIP/CUP e»;
10) al Cap. 5, punto 3, pag. 57, secondo capoverso, eliminare le parole «, nel caso di opere inserite nella politica di coesione,»;
11) a pag. 55 e 57 eliminare la parola «unitaria»;
12) a pag. 100, in riferimento alla struttura della scheda progetto per le opere da inserire nel primo DPP (regime transitorio), prevedere tra le informazioni della scheda anche il CUP che identifica in modo univoco l'opera e consente di monitorarne l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.