L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il 26 marzo alcune modifiche alle FAQ Contratti pubblici - Tracciabilità dei flussi finanziari e Varianti (art.106 d.lgs. n. 50/2016).
E’ stata, altresì, aggiornata la sezione FAQ Anticorruzione con specifico riferimento ai quesiti in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 e di conflitti d’interesse.
FAQ SULLE VARIANTI (ART.106 D.LGS. 50/2016)
(aggiornato al 26 marzo 2021)
1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?
Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:
a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016)
b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016)
2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?
L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando:
- Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto
- Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d)
- Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria
- Nei settori speciali
- Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga
- Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario)
3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?
Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.
4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?
In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.
5) Dove devono essere indicate nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera le modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a), b) ed e) intervenute precedentemente all’approvazione della variante?
Le modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) ed e) devono essere comunicate all’interno del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 7 – bis. Trattandosi di mera informazione, le modifiche non vanno documentate con atti da allegare al modulo: semmai le esigenze istruttorie lo richiedessero, l’ufficio competente ne farà esplicita richiesta.
6) Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere trasmesse all’autorità?
No, l’obbligo vige esclusivamente per le varianti in corso d’opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, lett.a),b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere indicate nel modello se presenti, in caso di trasmissione della variante. Vedasi anche punto 5).
7) Se presenti, è necessario trasmettere la documentazione relativa alle modifiche del contratto?
No, va trasmessa all’Autorità solo la documentazione riguardante le varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6).
8) Come si deve calcolare l’importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante?
L’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione tenendo conto sia di quelle in aumento che in diminuzione. Tale valore è quello che va confrontato con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il Modulo richiede anche l’importo delle sole lavorazioni in aumento poiché esse possono rivelare variazioni sostanziali del progetto che potrebbero. Sul punto si rinvia all’esempio esplicativo contenuto nel Comunicato del 17/02/2016 paragrafo 5.
9) I dati identificativi della stazione appaltante sono tutti obbligatori?
Si, è necessario identificare la stazione appaltante attraverso tutti i dati richiesti nel modulo.
10) Al fine di descrivere la variante in corso d’opera è possibile allegare una relazione al modulo?
La descrizione della variante deve essere presentata in forma concisa esclusivamente all'interno del modello fornito dall'Autorità, oltre che nella documentazione del progetto e della variante.
11) E' obbligatorio indicare il protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera?
Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel modello il numero di protocollo e la data del provvedimento di approvazione della variante.
12) Quali sono i criteri per la predisposizione della relazione del RdP sulla variante?
La relazione deve rispettare le indicazioni fornite nel comunicato del 17.3.2015 e all’art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM).
13) Quali sono gli allegati obbligatori alla trasmissione della variante in corso d’opera?
Gli allegati da trasmettere all’Autorità sono elencati nel modello al punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 11 B) vanno prodotti se posti in essere.
14) Quali sono le modalità di trasmissione degli allegati?
Gli allegati da trasmettere sono quelli posti in essere dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori. Si precisa che l’elenco della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante. Inoltre, i documenti elettronici contenuti nel supporto informatico devono avere un nome che consenta di identificarne chiaramente il contenuto.
15) Qual è la modalità di invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?
Il modulo va inoltrato all’indirizzo pec dell’Autorità protocollo@pec.anticorruzione.it unitamente a all’indice dettagliato dei documenti. Si precisa altresì, che la comunicazione dovrà contenere il modulo debitamente compilato a firma dal R.d.P. L’invio mediante raccomandata ed eventuale supporto informatico potrà essere utilizzato a discrezione della stazione appaltante, ad esempio in ragione della voluminosità della documentazione.
16) In riferimento al punto 12 ultimo capoverso del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, quale tipo di supporto informatico deve essere inoltrato e come?
Per supporto informatico s'intende CD-ROM ovvero DVD non riscrivibile, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R presso la sede istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contestualmente all’invio del modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera, nei casi indicati dal punto 15.
17) Sono previste sanzioni per la mancata trasmissione della variante?
Si. La mancata trasmissione della variante nei tempi previsti comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, co. 13 D.lgs. 50/2016. E’ ovvio poi che la variante deve essere trasmessa con l’apposito modulo.
18) Una volta superata la soglia di rilevanza ed avendo già trasmesso una variante, successivamente, vanno trasmesse tutte le ulteriori varianti a prescindere dalla loro entità oppure devono essere trasmesse solo in occasione del nuovo superamento della soglia di rilevanza?
Le varianti approvate dopo una precedente trasmissione, devono essere comunicate solo e soltanto se esse nell’insieme e/o per effetto delle altre condizioni di cui al Comunicato pubblicato il 4.3.2016 (non modificate nell’ultimo Comunicato del 2.12.2016), superino la soglia di rilevanza.