Si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) nella sentenza n. 10918/2022 pubblicata il 13 dicembre.
Con specifico riferimento al concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”, e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, Palazzo Spada osserva che assume rilievo sia “lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista” che “ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli” (v., ancora, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). Nel caso di specie, nota il Consiglio di Stato, “si modifica la localizzazione dell’edificio comportando lo spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista. Situazione che avrebbe imposto una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, al fine di verificare la compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area. E’, invece, irrilevante - come evidenziato correttamente dalla difesa comunale – il mantenimento delle ulteriori caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze, etc.), così come l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze. Infatti, la traslazione della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista, comportando ex se una variazione essenziale sottoposta a sanzione demolitoria”.
Secondo Palazzo Spada “non smentisce quanto esposto (ma, al contrario, lo avvalora) il richiamo alla previsione di cui all’art. 139, comma 1, lett. d), della L.r. dell’Umbria n. 1/2015 che qualifica come variazione essenziale, per quanto di rilievo per la presente controversia, “la localizzazione dell’area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all’area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini”. Infatti, nel caso di specie, la diversa localizzazione risulta contraria agli allineamenti prescritti dal titolo che tengono conto delle previsioni di cui all’art. 91 della L.r. dell’Umbria n. 1/2015”.
Infine, il Consiglio di Stato ricorda che, come affermato da costante giurisprudenza di Palazzo Spada, “l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare l’accertamento di conformità, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria; per tale ragione, che riposa sulla lettera della norma, non può essere accolto l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza (cfr. tra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3704 dell’11 maggio 2022; n. 2297 del 29 marzo 2022; n. 43 del 4 gennaio 2021; e molte altre); secondo Corte Cost. n. 232 del 2017, poi, l’approdo che richiede la verifica della “doppia conformità” deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento «finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9065).
IN ALLEGATO la sentenza.