Sentenze

VAS, escludibile una piccola area purché non superi il 5% della zona di competenza

Secondo l'Avvocato generale della Corte Ue, non è compatibile con la Direttiva VAS la norma che rimanda soltanto alla superficie indicata nel piano per la definizione di piani e programmi che «determinano l’uso di piccole aree a livello locale»

lunedì 12 settembre 2016 - Redazione Build News

1_corte_uegiustizia

Un piano o programma non determina più, ai sensi della direttiva VAS, l’uso di una piccola area qualora la zona interessata superi il parametro di riferimento del 5% della superficie relativa alla zona di competenza delle singole amministrazioni locali.

È quanto si legge nelle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea nella causa C-444/15, avente ad oggetto una controversia su un intervento edilizio nella laguna di Venezia. Pur essendo stata svolta una valutazione dell’incidenza conformemente alla direttiva Habitat, le autorità italiane stabilivano, nel quadro di un esame preliminare, l’assenza di necessità di una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS (Valutazione ambientale strategica), dal momento che il sito interessato riguardava solamente una piccola area a livello locale e l’intervento non avrebbe avuto possibili effetti significativi sull’ambiente. In un caso siffatto, la direttiva VAS non prevede l’obbligo di realizzare una valutazione ambientale strategica.

Italia Nostra ha affermato che il fatto che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS preveda l’esenzione da una valutazione ambientale strategica per piani e programmi che formano già oggetto di una valutazione dell’incidenza a norma della direttiva Habitat, non corrisponde al livello di tutela garantito.

L'Avvocato generale ha evidenziato che la qualifica di un piano o programma come misura atta a determinare l’uso di una piccola area a livello locale è soggetta a due condizioni: da un lato, l’uso di una piccola area e, dall’altro, la determinazione a livello locale.

Una norma, la quale per la definizione di piani e programmi che «determinano l’uso di piccole aree a livello locale», rimandi soltanto alla superficie indicata nel piano, non risulta compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS. Poiché la misura controversa nel procedimento principale era stata emessa dalla città di Venezia, non si deve però escludere che si tratti di una misura a livello locale.

Il criterio per stabilire l’estensione dell’area può essere esclusivamente costituito dalla superficie della zona diretta interessata dal piano, a prescindere dagli effetti del progetto sull’ambiente. Si pone quindi la questione fino a quale estensione territoriale determinate aree debbano essere intese come «piccole». Il legislatore dell’Unione si è astenuto dal fissare una soglia specifica, compito che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Detto potere è limitato soltanto dal confine estremo di ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora definita come «piccola» area.

Secondo l'Avvocato generale, quale parametro di riferimento è possibile considerare sostanzialmente tre aree: l’intero territorio dell’Unione, cosicché si possa determinare una «piccola» superficie specifica, valida per tutti gli Stati membri; la superficie dei singoli Stati membri e, infine, la superficie rientrante nella sfera di competenza delle singole amministrazioni locali.

In questo contesto emerge quale parametro di riferimento una superficie pari a una percentuale massima del 5% della zona di competenza delle singole amministrazioni locali come ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora intesa come «piccola» area. Tuttavia, nel caso di enti locali con estensione territoriale particolarmente grande, l’applicazione di questo parametro di riferimento non è di norma ammissibile.

In conclusione, per l'Avvocato generale l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE presuppone, accanto all’uso di una piccola area, che il piano o il programma rientri nella sfera di competenza di un’autorità locale. Tale disposizione osta quindi a una norma che, nell’ambito della questione se un piano o un programma determini l’uso di una piccola area a livello locale, rimanda esclusivamente alla superficie della zona interessata dal piano.

Infine, un piano o programma non determina più, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, l’uso di una piccola area qualora la zona interessata superi il parametro di riferimento del 5% della superficie relativa alla zona di competenza delle singole amministrazioni locali.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Ultime notizie
Ponte sullo Stretto, pronto il comitato tecnico scientifico

Definita la squadra tecnica che compone l’organismo indipendente cui sono demandati compiti...


Ultime notizie
Nel 2022 adottati 27 pareri di VAS per piani e programmi del valore di 65 miliardi

Dall’insediamento del nuovo governo sono stati approvati progetti per un valore complessivo...


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore