Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 30 aprile scorso, è pubblicata la legge regionale 28 aprile 2021, n. 7, recante “Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, entrata in vigore il 1 maggio.
Con questa nuova L.r. l'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 66 Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare.
1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di acquisizione del titolo abilitativo edilizio, deposita presso lo sportello unico del comune competente per territorio, ai sensi degli articoli 61 e 93 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il progetto con la relativa documentazione, corredato dall'asseverazione del progettista sottoscritta anche dal collaudatore statico, se tale collaudo è previsto dalla vigente normativa. Il deposito del progetto costituisce denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001.
2. Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.
3. Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica:
a) entro cinque giorni dal deposito dei progetti ai sensi del comma 1:
1) i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001;
2) i progetti relativi agli interventi ricompresi all'interno degli abitati da consolidare, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;
b) entro il giorno 7 di ogni mese l'elenco dei progetti relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione, individuati secondo i criteri e le modalità indicate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6, depositati ai sensi del comma 1 presso lo sportello unico stesso nel mese precedente.
4. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti di cui al comma 1 relativi ad interventi da realizzarsi nelle zone classificate sismiche, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, secondo le modalità di seguito espresse:
a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, da rilasciarsi secondo le procedure di cui all'articolo 94 del medesimo decreto;
b) per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), non è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori e gli stessi possono essere iniziati dopo il deposito del progetto. Il controllo di tali progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dal deposito del progetto ai sensi del comma 1. A seguito del controllo a campione, se l'esito è positivo, ne viene data tempestiva comunicazione tramite lo sportello unico. Nel caso di esito negativo i lavori sono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1, viene effettuata apposita segnalazione all'albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
5. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti ricompresi all'interno degli abitati da consolidare rilasciando l'autorizzazione per l'inizio dei lavori con le procedure di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001, fermo restando che, qualora gli stessi siano realizzati in zona classificata sismica, tale autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell'articolo 94; in tale procedimento non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.
6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67:
a) precisa le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi di cui al comma 4 e le ipotesi di varianti non sostanziali, adeguandosi al decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93";
b) definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001 e l'aggiornamento della modulistica.
7 La Giunta regionale sul provvedimento di cui al comma 6 acquisisce il parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.
8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e Sezione III e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente dalla Repubblica n. 380 del 2001.".
La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" così come sostituito dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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