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Veneto: novità su prestazione energetica degli edifici e appalti pubblici

Pubblicata sul Bollettino ufficiale la Legge regionale europea 2018 che attua la direttiva 2010/31/UE e il nuovo Codice dei contratti

lunedì 24 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Sul Bur della Regione Veneto n. 129 del 21/12/2018 è stata pubblicata la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 recante “Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018)”.

Con questa legge, la Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", detta:

a) disposizioni in materia di energia di recepimento della direttiva 2010/31/UE come attuata dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;

b) disposizioni in materia di appalti pubblici di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, attuate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

c) disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell'Unione europea e di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;

e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).".

MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell'utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica.

2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis.".

Dopo il comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici.".

In allegato la nuova Legge regionale europea 2018 del Veneto

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