La Regione del Veneto, gli Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, i Comuni coinvolti e l’Istituto regionale Ville venete hanno definito congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze, le procedure semplificate per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio paesaggistico e culturale danneggiato dal fortunale dell' 8 luglio 2015, che è scaricabile in allegato.
Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di semplice restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio (art.149) è necessaria solo una comunicazione al Comune, ufficio edilizia privata, precisando il tipo di vincolo cui è sottoposto l'immobile e i dati catastali. Il Comune provvederà ad inoltrarla alla UNITA' DI COORDINAMENTO REGIONALE DEL MIBACT presso il Segretariato Regionale e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per territorio per la presa d'atto.Rientrano tra gli interventi soggetti alla sola comunicazione al Comune di riferimento:
? La rimessa in opera del rivestimento in tegole o altro materiale simile a quello esistente prima del fortunale, che non comporti alcuna alterazione volumetrica. Le tegole da usare dovranno essere simili per forma e materiali a quelle preesistenti.
? Tutte le opere di consolidamento statico delle strutture edilizie, di risistemazione della struttura della copertura che non comportino alterazioni volumetriche e dell'aspetto esteriore della copertura e dell'edificio in generale. Rientrano in questa categoria le eventuali opere di:
tirantature metalliche, di rappezzature murarie, reintegri murari, di reintegrazione della struttura della copertura danneggiata, ad esclusione degli interventi volti al ripristino di volumi preesistenti e demoliti dal fortunale che invece saranno soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lvo42/2004. La struttura di copertura qualora parzialmente mancante dovra? essere integrata con elementi lignei o elementi di materiale simile a quello rimasto sull'edificio.
? Le opere di ritinteggiatura degli esterni che comunque dovranno avere un colore simile a quello preesistente al fortunale ed essere realizzata con lo stesso materiale (latte di calce, pitture idrolavabili, ecc.).
? Le opere di risistemazione degli spazi aperti ivi compresi le pavimentazioni e i sentieri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle esistenti o in sostituzione dovranno comunque essere ripristinati con materiali drenanti e non cementizi. Non rientrano in questa fattispecie la nuova realizzazione di gazebi, pergole e strutture temporanee che dovranno essere autorizzate con le procedure di legge ex art.146 e art.4 DPR 139/2010.
? La rimessa in opera e/o sostituzione di infissi e scuri che dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli preesistenti al fortunale, ivi compreso il colore e il materiale. Qualora il proprietario intendesse cambiare tipologia di serramenti per migliorare ad esempio il risparmio energetico e quindi cambiare forma e tipologia di infisso dovra? essere chiesta la prescritta autorizzazione paesaggistica al Comune.
? Lo smaltimento degli alberi caduti, delle ramaglie spezzate e a terra.
? La ricostruzione di camini prima esistenti e documentati da apposita documentazione fotografica, solo se si prevede di ricostruirli con le stesse dimensioni e materiali di quelli preesistenti. Laddove si dovesse richiedere una variazione in altezza, larghezza e materiali dovra? invece essere chiesta una autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 D.lvo 42/2004.
La
Regione del Veneto ha disposto la presenza fissa di un professionista
regionale presso l’Istituto regionale Ville venete, con funzioni di
supporto per le questioni tecnico-operative e di coordinamento dei
rapporti tra i proprietari e i diversi Enti competenti alla risoluzione
delle problematiche:
Arch. Francesco Tomaello
risponde ai seguenti contatti
tel. 3420489900 – tel. 0415235606 (segreteria)
mail: francesco.tomaello at regione.veneto.it