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Verifica di anomalie delle offerte, Anac: la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità

È ammissibile e compatibile con il nuovo Codice Appalti prevedere nel bando di gara la verifica dell’anomalia delle offerte con punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica

martedì 26 novembre 2024 - Redazione Build News

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“La previsione nel bando di gara dell’attivazione della verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che ottengano un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica deve ritenersi ammissibile e compatibile con le nuove disposizioni codicistiche in materia di verifica di anomalia”. Inoltre, “deve essere riconosciuta alle stazioni appaltanti un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa di anomalia delle offerte, con la conseguenza che il ricorso all’istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto”.

È questa la massima affermata dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) con la delibera di precontenzioso n. 450, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.

L'Autorità è intervenuta rispondendo ad una richiesta di parere riguardo all’Accordo Quadro di Consip, suddiviso in sei lotti, concernente la prestazione dei Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, per un importo di 241.500.000 euro.

Le conclusioni dell'Autorità

Secondo l'Anac, l’adozione del criterio del superamento dei 4/5 del punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica ed economica ai fini dell’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia “non appare affetta da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità”.

Inoltre, la mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia delle offerte “non risulta viziata da profili di manifesta irragionevolezza”.

Infine, la qualificazione dei servizi oggetto di gara come servizi di natura intellettuale “determina, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, l’insussistenza dell’obbligo per l’operatore economico di indicare, nell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza; conseguentemente, la Stazione appaltante non è tenuta a chiedere spiegazioni su tali voci di costo nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta”.

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