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Verifica congruità manodopera dal 1° novembre: dalla CNCE indicazioni per le Edilcasse

In tema di Durc vale il principio del rispetto delle ore, come già più volte sancito dalle parti sociali, in virtù del quale la condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale

venerdì 24 settembre 2021 - Redazione Build News

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Dal 1° novembre scatterà, come è noto, la verifica di congruità della manodopera per appalti e subappalti pubblici e privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro), fissata dall’art. 6 del DM n. 143/2021, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, compresa l’ANAEPA. Al fine di garantire un’omogeneità di comportamenti al livello nazionale, tale da concorrere ad assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), attraverso un comunicato diffuso il 22 settembre scorso, ha ricordato a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio l’importanza di procedere costantemente nel garantire il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali del comparto.

In particolare, la CNCE precisa che in tema di Durc vale il principio del rispetto delle ore, come già più volte sancito dalle parti sociali, in virtù del quale la condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale. Inoltre, la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. Il numero delle ore di lavoro, infine, deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all’articolo 29 della legge 341/95, per i permessi non retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile /Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all’impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale “assenza ingiustificata”.

Nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l’impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell’irregolarità in BNI. A tal fine le Casse dovranno dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore (con riferimento all’anno civile) che garantiscano il rispetto delle suddette regole.

Si ricorda altresì che la sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall’impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione. Qualora ciò non avvenga la Cassa invita l’impresa a motivare e, in difetto, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla Delibera n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.

La CNCE evidenzia anche la necessità di porre la massima attenzione all’impresa che non abbia cantieri attivi ed ai Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando alle previsione della suddetta Delibera n. 2/2015, in tema di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l’impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai (primo caso) e dell’iscrizione in posizione inattiva (secondo caso – consorzio o società consortile). Nei casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile/Edilcassa diversa da quella prevista per contratto, le Casse potranno segnalarlo alla CNCE per le opportune verifiche del caso.

Con riferimento alla funzione istituzionale che ricoprono le Casse nell’ambito del recupero dei crediti dalla stesse vantati, restano validi a tutt’oggi i criteri orientativi, forniti con la comunicazione CNCE n. 325 del 2007 (in caso di mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale): è compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore.

Di qui la raccomandazione della CNCE sull’importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea con riferimento alla concessione di rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese. A tal proposito si rammentano le regole fissate dalle parti sociali con Accordo e relativo Addendum del 10 settembre 2020. Anche in tal caso interventi e gestione uniforme sul territorio sono alla base della garanzia di regolarità e lotta all’elusione.

Infine, ma non in ultimo, si sollecitano le Casse Edili/Edilcasse ad un attento monitoraggio delle notifiche preliminari e, nei casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte, a inoltrare tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti e alla DTL stessa ai fini delle opportune verifiche. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

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