La scrivente stazione appaltante, operante nei Settori speciali, ha indetto una procedura di gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV. Terminata la fase amministrativa con l’ammissione dei concorrenti, la Scrivente intende avviare il sub-procedimento relativo alla verifica dei requisiti di qualificazione (economico finanziari e tecnico-organizzativi) in capo a tutti i concorrenti, come, peraltro, disposto nel Disciplinare di gara con un richiamo al comma 5 dell’art. 85 del. D. Lgs. 50/16. Si domanda se: 1) Occorre motivare l’avvio di tale procedimento, 2) è utile attenderne l’esito, prima della nomina e insediamento della Commissione Giudicatrice che sarà chiamata alla valutazione delle offerte tecniche, giacché non tutti i concorrenti potrebbero essere ammessi alle fasi successive, ovvero 3) procedere in parallelo con la valutazione tecnica, escludendo, eventualmente, in itinere gli operatori che non abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti.
LA RISPOSTA DEL MIMS (PARERE N. 1412/2022). “Con riferimento al quesito posto”, risponde il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, “si rappresenta che la verifica dei requisiti di partecipazione è effettuato, ad opera della stazione appaltante, in capo all’operatore economico risultato aggiudicatario all’esito della procedura di gara, secondo le modalità descritte dall’art. 86 del Codice. Tanto premesso, con riguardo all’art. 85, comma 5 richiamato, si evidenzia che la possibilità per la stazione appaltante di richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione, rappresenta un’ipotesi residuale, in quanto produce un evidente aggravio procedimentale, in contrasto con i principi di efficienza e tempestività di cui all’art. 31 del Codice. Per tale ragione, si ritiene che tale scelta debba essere adeguatamente motivata, nonché confinata entro i limiti descritti dalla medesima disposizione codicistica”.