Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare del 3 marzo 2015 con i "Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".
All'allegato n. 1 della circolare sono riportate le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornate sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a +0,9%.
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTITUITE DA PIÙ BOMBOLE. Quanto alle attrezzature di lavoro costituite da più bombole, la circolare precisa che si fa riferimento “alle attrezzature rientranti nell’Allegato VII del Dlgs 81/08, collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Per determinare la tariffa per le verifiche di queste attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.
“A titolo esemplificativo e non esaustivo – spiega la circolare - rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo”.
In riferimento ai generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW e serbatoi di Gpl, il ministero del lavoro ribadisce che, fermo restando quanto previsto al punto 4 della circolare 23/2012, gli obblighi di verifica periodica sono riferiti alle attrezzature di lavoro “necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate a essere usate durante il lavoro”.
SEGNALAZIONI DI COMPORTAMENTI ANOMALI DEI SOGGETTI ABILITATI. Gli allegati n. 2 e n. 3 alla circolare riguardano, rispettivamente, le segnalazioni al ministero del Lavoro (in conformità all’allegato III del D.I. 11 aprile 2011) di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti, e il modello per l'effettuazione di tali segnalazioni da parte di Inail, Asl e Arpa.