Una norma (Art. 10-bis) del decreto Milleproroghe, che il Parlamento entro pochi giorni convertirà in legge, differisce di un anno il termine entro il quale devono essere effettuate le verifiche tecniche previste dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
L’ordinanza in parola stabilisce un obbligo per i proprietari di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (es. ospedali) e di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (es. scuole) di procedere a verifica sismica, con priorità per edifici e opere ubicati nelle zone sismiche a maggior rischio ( 1 e 2).
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE COMMISSARIALE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DA EVENTI SISMICI E PER IL RISPETTO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Per l'attuazione di tali interventi il Commissario straordinario mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa– INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. (fonte: Prima nota Anci).