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Vernici anticovid: occhio agli inganni. Leggere con attenzione le etichette

Assovernici: in epoca di pandemia su vernici e pitture si sono moltiplicate diciture, pittogrammi e immagini che riconducono a capacità di rimozione di germi e batteri, ma senza l’indicazione dell’autorizzazione del Ministero della Sanità o della Commissione Ue non sono prodotti con proprietà disinfettanti

giovedì 29 aprile 2021 - Redazione Build News

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La pandemia ha acceso i riflettori sulle caratteristiche antibatteriche e antivirali di vernici e rivestimenti, come su tutti i disinfettanti e i materiali in grado di contrastare la crescita microbica. Sono così proliferati messaggi commerciali orientati a far leva su proprietà a tutela della salute, generando aspettative non sempre realistiche. È quanto emerge dalle rilevazioni curate da Assovernici, l’associazione che rappresenta i principali produttori italiani di vernici per edilizia e industria. L’Associazione evidenzia la diffusione di messaggi promozionali che rivendicano presunte proprietà disinfettanti, spesso senza essere comprovate dalle corrispondenti autorizzazioni, oltre a diciture che utilizzano impropriamente il simbolo della croce rossa, per richiamare prodotti registrati come Presidi Medico Chirurgici, o addirittura si avvalgono di riferimenti a certificazioni non pertinenti, come HACCP, che riguarda la sicurezza igienica degli alimenti, e ISO 22196, relativa alla determinazione antibatterica su materie plastiche e materiali non porosi, perciò non adatta alle idropitture.

«Vernici e rivestimenti possono fornire un importante contributo per garantire un ambiente indoor sano e impedire la diffusione di microrganismi, ma devono rispettare diversi requisiti normativi ed essere documentati da adeguate evidenze empiriche» spiega Massimiliano Bianchi, Presidente di Assovernici. I prodotti che vantano una funzione primaria di disinfezione sono infatti classificabili come biocidi e in Italia possono essere commercializzati solo dopo l’autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea, che deve essere chiaramente indicata sulle etichette e nei relativi messaggi promozionali. Solo quando i prodotti sono “trattati” con biocidi -per preservare le caratteristiche del preparato e non per espletare una funzione attiva di disinfezione esterna- non è necessaria l’autorizzazione e sono applicabili gli obblighi di etichettatura degli articoli trattati, così come previsto dalla normativa europea Biocidal Products Regulation (BPR).

La complessità di questo scenario ha spinto l’Associazione a farsi portavoce di un sistema virtuoso di comunicazione commerciale, nel rispetto dei canoni di correttezza e responsabilità, entrando a far parte dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) come soci sostenitori – dichiara Massimiliano Bianchi–. La scelta rientra in un percorso orientato a diffondere la corretta “cultura delle vernici” mettendo al centro responsabilità, informazione e trasparenza.

Il problema della corretta comunicazione è centrale nel comparto vernici, un settore strategico che nel nostro Paese genera un volume di affari pari a 2 miliardi di euro, impiegando circa 10.000 addetti. In Europa, l’Italia è al primo posto per la produzione di vernici in polvere destinate all’industria e al terzo per la produzione di vernici per l’edilizia. Un settore che riveste un ruolo cruciale per incentivare la crescita qualitativa del mercato delle costruzioni, ma anche della competitività del sistema industriale nel suo complesso, dal momento che i prodotti vernicianti entrano nei processi produttivi di innumerevoli settori utilizzatori condizionando prestazioni, qualità e vita utile dei manufatti industriali.

SCHEDA TECNICA

Biocidi e articoli trattati

L’articolo 3 del regolamento BPR – Biocidal Products Regulation contiene le definizioni di ‘principio attivo’, ‘biocida’ e ‘articolo trattato’:

1. per principio attivo s’intende “una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi”

2. per biocida s’intende:

- “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica

- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”

3. per articolo trattato s’intende “qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi”.

La norma precisa che un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida. Stabilire se un prodotto trattato con biocidi vada considerato un articolo trattato o un vero biocida assume rilievo ai fini della disciplina applicabile:

- nel primo caso si applicherà l’articolo 58 del regolamento BPR e gli obblighi di etichettatura ivi previsti per gli articoli trattati

- nel secondo caso si applicheranno le regole più stringenti che il regolamento detta per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti biocidi.

La circolare del Ministero della Salute

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=68070&parte=1%20&serie=null

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili in Italia come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver avuto una specifica autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea.

Nota della Commissione Europea “Note for Guidance – Frequently asked questions on treated articles”.

La Nota menziona espressamente, fra gli esempi di articolo trattato, ‘vernici e rivestimenti contenenti un preservante che aumenta la durata della pellicola/strato applicato’ e, viceversa, come esempio di prodotto biocida, ‘vernici e rivestimenti destinati a impedire la crescita microbica al fine di fornire un ambiente privo di germi, ad esempio negli ospedali".

Quali sono le condizioni per immettere sul mercato e utilizzare un prodotto biocida?

Prima che un prodotto biocida possa essere messo a disposizione e utilizzato sul mercato, deve essere autorizzato in conformità delle disposizioni del capo IV del regolamento BPR. Solo la presenza del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione che ne garantisce la sicurezza per l’ambiente, per il consumatore/utilizzatore e l’efficacia delle condizioni di uso indicate.

Quali sono gli obblighi previsti dal BPR in materia di pubblicità?

Ai sensi dell'articolo 72 del BPR, oltre a rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008, qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi deve essere accompagnato dalle frasi «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Tali frasi dovranno in particolare essere chiaramente leggibili e distinguibili dal resto dell’annuncio. È consentito sostituire il termine «biocidi» nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato. La norma stabilisce inoltre il divieto negli annunci pubblicitari dei biocidi di far riferimento al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In particolare, la pubblicità di un biocida non può in ogni caso contenere le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

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