Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).
Con la convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e Inarcassa è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
Con nota prot. n. 62 del 16/11/2023, Inarcassa ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.
11 nuove causali contributo
Tanto premesso, con la risoluzione n. 66/E del 4 dicembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha istituito le causali contributo di seguito indicate:
- “E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
- “E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”;
- “E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”;
- “E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”;
- “E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
- “E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”;
- “E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”;
- “E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”;
- “E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”;
- “E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”;
- “E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
La nota di Inarcassa
“Da dicembre 2023 Inarcassa estende l’opportunità di utilizzare il Modello F24 al pagamento di tutti i contributi correnti o relativi ad anni precedenti, sanzioni e interessi, nonché oneri di riscatto e ricongiunzione. I codici Inarcassa passano da 6 a 17”. Lo segnala la Cassa in una nota pubblicata ieri 4 dicembre.
“L’ampliamento della convenzione con l’Agenzia delle Entrate garantisce a associati e società un maggiore utilizzo della compensazione dei debiti contributivi con i crediti fiscali.
Allo stesso tempo, in un’ottica di miglioramento del servizio, Inarcassa mette a disposizione tramite Inarcassa On line (sezione “Adempimenti” - voce “Gestione pagamenti”), oltre al modello F24 precompilato, immediatamente utilizzabile presso uno sportello fisico di riscossione (bancario, postale, etc.), anche una stampa riepilogativa dei dati necessari per l’eventuale compilazione manuale del modello F24, da usare in caso di compensazione (tramite i canali Entratel o Fisconline) o di pagamento tramite internet banking”.
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