Con la sentenza n. 53/2021 pubblicata oggi, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 8 della legge della Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale), prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d’atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all’esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».
Secondo la Consulta, “il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende l’art. 3, lettera c), della legge regionale impugnata incompatibile con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.
In allegato la sentenza