Contro i comportamenti scorretti
La novità più importante è contenuta nell’articolo 4 che, incisivamente modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di proposta di concordato. Il testo originario dell'articolo modificava l'articolo 161 della legge fallimentare, prevedendo che con il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo il debitore debba sempre precisare le specifiche utilità economiche che ogni creditore ricaverebbe dal concordato. La Camera dei deputati ha di fatto riscritto l'intero articolo: il nuovo testo, oltre a precisare i requisiti per la proposta di concordato preventivo e gli obblighi in capo al commissario giudiziale, disciplina anche le modalità di adesione alla proposta. In particolare: la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta la relativa documentazione.
Semplificando, la disciplina cerca di evitare i comportamenti scorretti delle imprese che si avvalevano della procedura per annullare i propri debiti a costo zero.
L’apertura alla concorrenza
Anche l'articolo 2 interviene sulla disciplina del concordato preventivo, inserendo nella legge fallimentare l'articolo 163-bis per prevedere che possano essere presentate offerte alternative (rispetto al piano di concordato) per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo un procedimento competitivo delineato dalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1). La disposizione, come modificata dalla Camera dei deputati, prevede che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, si apra sempre un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni; il decreto del tribunale deve disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere. La disposizione modifica poi (comma 2) l'articolo 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal decreto-legge.
Le modifiche introdotte hanno, quindi, l’obiettivo di garantire una maggiore tutela dei creditori rispetto a comportamenti scorretti del debitore atti ad ottenere l’approvazione di soluzioni penalizzanti per la controparte.
Un ampliamento dei poteri dei creditori è previsto anche nell’art.3 che reca modifiche ad alcuni articoli della legge fallimentare al fine di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi.
In particolare, la riforma modifica l'articolo 163 della legge fallimentare per consentire a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari. La Camera dei deputati ha riformulato la disposizione precisando che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge interviene poi sull'articolo 165 della legge fallimentare, il quale obbliga il commissario giudiziale a fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di pro- poste concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.Il comma 6 dell'articolo 3 modifica l'articolo 185 della legge fallimentare, sulla esecuzione del concordato, obbligando il debitore a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratore giudiziario. Infine, la Camera dei deputati ha allungato da 6 a 9 mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.
Finanziamento interinale per l’imprenditore in crisi
Il primo articolo del decreto- rimasto invariato nel passaggio parlamentare- cerca di facilitare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore in crisi. Modificando l'articolo 182-quinquies, in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma: precisa che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità, e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione; consente al tribunale di autorizzare il debitore, fin dalla presentazione della domanda "prenotativa", a contrarre limitati finanziamenti prededucibili a sostegno dell'attività aziendale, nel periodo necessario a presentare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, definendo il contenuto del ricorso (in particolare, il debitore dovrà specificare come l'assenza di finanziamento possa provocare danni irreparabili all'azienda) e le modalità di decisione del tribunale; estende anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista, per il tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.