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Via libera dal Senato al Decreto Ristori

Il decreto legge, in scadenza il 27 dicembre prossimo, passa ora alla Camera, per la seconda e definitiva lettura

mercoledì 16 dicembre 2020 - Redazione Build News

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L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (DDL 1994/S – Relatori Sen. Vincenzo Presutto del Gruppo parlamentare M5S e Mauro Maria Marino del Gruppo parlamentare IV) con la votazione di fiducia sull’emendamento del Governo che riproduce sostanzialmente le norme approvate nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (al netto di modifiche stralciate per improponibilità e correzioni in base alle indicazioni espresse nel parere della Commissione Bilancio).

Nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato è stato presentato un emendamento che introduce l’articolo 17-bis il quale prevede che si applichi la disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

In particolare l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni concernenti la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in esame.

Il comma 1 fa riferimento alla disciplina sull'equo compenso recata dall'art. 1, comma 487, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) il quale reca novella l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"). Quest'ultimo disciplina il diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti.

Ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha esteso il diritto all’equo compenso, previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012. Al riguardo, si sottolinea che il comma in esame si applica nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

La disciplina in esame si applica ai fini dell'accesso al Superbonus 110% di cui agli articoli 119, 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge 17 luglio n.77 del 2020) e della relativa disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, il compito di garantire le misure di vigilanza sul rispetto della disciplina in esame, segnalando le eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. (fonte: Dossier parlamentare del 14 dicembre 2020)

Tra le numerose modifiche approvate l'Ance evidenzia in particolare le seguenti:

-vengono previste una serie di modifiche di semplificazione per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori, di cui alla Legge 3/2012 ed in particolare:

-viene dettata una nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali;

-viene armonizzata la disciplina della L. 3/2012 con quella prevista dall’art.66 del DLgs 19/2019 (Codice della crisi d’impresa), che ha esteso la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari. Al riguardo viene inserito il nuovo articolo 7-bis in tema di procedure familiari. Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune. La procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate;

-sempre in coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Codice della crisi di impresa vengono modificate altresì le norme relative a contenuto dell'accordo o del piano del consumatore; deposito della proposta di accordo; sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; procedimento di omologazione del piano del consumatore.

-viene prevista l'abrogazione dei DL nn. 149, 154 e 157/2020 (c.d. Ristori bis, ter e quater), le cui disposizioni sono confluite nel testo, disponendo al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

-viene modificata la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso. In particolare, viene soppressa la norma del DL “Agosto” (DL n. 104/2020) che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Tali soggetti restano dunque destinatari prioritari delle garanzie del Fondo, in luogo di destinatari esclusivi.

-viene disposta la proroga di 24 mesi (9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno, di cui all’art. 2 della L. 244/2007.

Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento;

-viene disposto che per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore;

-viene previsto in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021, a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

I datori che abbiano richiesto lo sgravio possono, altresì, rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata anche con riferimento ad una frazione dei lavoratori interessati dall’esonero;

-viene disposto che, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del DLgs 184/97, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, siano considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Il decreto legge, in scadenza il 27 dicembre prossimo, passa ora alla Camera, per la seconda e definitiva lettura. (fonte: Ance)

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