È passato al Senato con 154 sì, 117 no e nessun astenuto il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il testo passa ora all'esame della Camera.
L'Aula di Palazzo Madama ha rinnovato al fiducia al Governo approvando il maxiemendamento governativo, comprensivo delle modifiche approvate in Commissione, che sostituisce il disegno di legge.
Il Capo I reca misure di sostegno alla nascita e crescita delle imprese nel Mezzogiorno (articolo 1-3) con forme di incentivazione per i giovani, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il Capo II riguarda le Zone Economiche Speciali (articoli 4 e 5), il cui scopo è la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.
Il Capo III contiene semplificazioni (articoli 6-9) e l'accelerazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo.
Il Capo IV concerne misure in favore dell'occupazione, interventi per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica; la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario; disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'amministrazione straordinaria ILVA; la proroga del termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento; misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale.
Con l'aiuto del dossier parlamentare A.S. n. 2860 vediamo alcune delle principali novità del provvedimento.
BANCA DELLE TERRE ABBANDONATE O INCOLTE E MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI NON UTILIZZATI. L'obiettivo è consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all’assegnazione dei terreni in esame così articolata.
Entro sei mesi (raddoppiamento del termine inserito con emendamento dalla Commissione in sede referente) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari (comma 3) che rientrano nelle seguenti categorie:
- terreni agricoli sui quali non è esercitata l’attività agricola da almeno 10 anni;
- terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
- le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo (e la Commissione in sede referente ha accolto un emendamento volto ad aggiungere le relative unità immobiliari), che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (e la Commissione in sede referente ha accolto un emendamento volto ad aggiungere il requisito alternativo, secondo cui può trattarsi di aree o unità sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni) (comma 2);
I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione (comma 4, come risultante dall'emendamento accolto dalla Commissione in sede referente, secondo cui l'adempimento ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica (comma 5 come risultante dall'emendamento accolto dalla Commissione in sede referente, che ha specificato anche che per i terreni di cui alle prime due tipologie, sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici).
Entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l’immissione nel possesso con l’obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato (comma 6). Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.
Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7); la Commissione in sede referente con apposito emendamento li onera altresì a dichiarare la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate, nella terza fattispecie di cui al comma 2.
Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell’interesse manifestato (comma 8), proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il Comune dà il via libera all’esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Un emendamento accolto dalla Commissione in sede referente prevede che la mancata presentazione del consenso dell'avente diritto, nei modi e nelle forme previste, determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.
Il beneficiario ha il divieto assoluto (comma 10) di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l’azienda costituita per l’esecuzione del progetto presentato. A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l’assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari (comma 11). Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l’usucapione (comma 12).
Il comma 13 prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere non profit o artigianali (con emendamenti della Commissione accolti in sede referente, sono incluse anche quelle turistico-ricettive), il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall’assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione (il testo fa riferimento anche agli atti di assegnazione che, però, sono il presupposto della decorrenza del termine ed in quanto tali devono necessariamente già essere posti in essere).
Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato, determinato sulla base di un’apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario (comma 14). Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all’assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l’assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall’acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto (non è specificato e sembra, quindi, intendersi per implicito che si applichi la normativa sull’affitto anche nel caso di addizioni e migliorie apportate al bene, che, in tal caso, dovrebbero coincidere con la realizzazione del progetto presentato). Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati (comma 15).
Il comma 16 obbliga i Comuni a trasmettere alle regioni l’elenco dei beni censiti ed assegnati (un emendamento accolto dalla Commissione in sede referente prevede che la trasmissione avvenga entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3) anche ai fini dell’inserimento nella Banca delle terre agricole.
Il comma 17, poi, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell’incentivo denominato “resto al Sud” di cui all’articolo 1; coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall’articolo 2.
MISURE PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE. Viene novellato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture.
L'articolo aggiuntivo interviene sul punto 5.4 dell'allegato 4.2:
- confermando la disposizione vigente che consente, successivamente all'aggiudicazione definitiva della gara, di finanziare le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ma non ancora impegnate, attraverso il fondo pluriennale vincolato;
- stabilendo che gli eventuali ribassi di asta rappresentano economie di bilancio, e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta la rideterminazione del quadro economico progettuale con cui si opera un incremento delle spese del quadro economico dell'opera stessa (da finanziare con i medesimi ribassi) e sempre che l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio.
La formulazione vigente, che l'emendamento in esame intende superare, stabilisce invece che gli eventuali ribassi di asta confluiscono direttamente nella quota vincolata del risultato di amministrazione "a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale".
L'emendamento consente di poter disporre di una maggiore tempistica (coincidente con il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione) per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di poter utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio, e quindi non siano più utilizzabili per finanziare l'opera.
MISURE URGENTI AMBIENTALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. L’articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell’allegato D alla parte quarta del cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal D.L. 91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l’assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
Nel corso dell’esame in sede referente, con l'approvazione di un emendamento è stato precisato che devono altresì essere applicate le regole previste dal Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
Sono, pertanto, soppressi i numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione del citato allegato D, che sono stati inseriti dal D.L. 91/2014 e che elencavano i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire la pericolosità del rifiuto. Tali numeri sono sostituiti dal richiamo alle predette regole europee.
In sintesi, i numeri da 1 a 7, che sono soppressi dalla norma in esame, prevedevano:
1. la classificazione dei rifiuti da parte del produttore attraverso l’assegnazione ad essi del competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;
2. la qualificazione di un rifiuto come pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, qualora fosse classificato con codice CER pericoloso 'assoluto';
3. la qualificazione di un rifiuto come non pericoloso senza ulteriore specificazione, qualora un rifiuto fosse classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto';
4. lo svolgimento di una serie di indagini al fine di determinare le proprietà di pericolo, qualora un rifiuto fosse classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso;
5. l’individuazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto prendendo come riferimento i composti peggiori, qualora i componenti di un rifiuto fossero rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico;
6. la classificazione di un rifiuto come pericoloso qualora le sostanze presenti in un rifiuto non fossero note o non fossero determinate con le predette modalità, ovvero le caratteristiche di pericolo non potessero essere determinate;
MISURE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. L’articolo 11-bis prevede che le risorse - revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti - relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA GIUDIZIARIA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO. L'articolo 11-bis reca stanziamenti per la progettazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, ampliamento di strutture giudiziarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
Il comma 1 determina la misura dello stanziamento in 20 milioni per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019. A tali oneri si provvede, secondo il comma 2, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di parte capitale presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, recato, per gli anni 2017-2019, dalla Tabella B della legge di bilancio n. 232/2016.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IPER-AMMORTAMENTO. Un emendamento approvato modifica l'articolo 14 con l'effetto di prorogare di ulteriori due mesi (dal 31 luglio al 30 settembre 2018) il termine temporale entro il quale vanno effettuati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, per poter beneficiare della misura agevolativa cd. "iper-ammortamento" introdotta dalla legge di bilancio 2016 (articolo 1, comma 9, L. 232/2016).
DATI ISTAT SUI PERMESSI DI COSTRUIRE, SOSPESE LE SANZIONI AI COMUNI CON MENO DI 3MILA ABITANTI. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che accoglie la proposta Anci di sospendere le sanzioni ai Comuni sotto i 3mila abitanti che non hanno inviato all’Istat i dati sulle rilevazioni statistiche dei permessi a costruire relativi all’anno 2015.
ASSEGNAZIONE DI SPAZI FINANZIARI AGLI ENTI LOCALI COLPITI DA EVENTI SISMICI. L'articolo 16-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica l'art. 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017. L’articolo 43-bis citato reca disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e, a tale scopo, assegna agli enti locali interessati – vale a dire quelli colpiti dai sismi dell’agosto 2016, dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017 – spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
In particolare il comma 1 fa riferimento agli enti interessati dai sismi considerati agli allegati da 1 a 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, che fanno rispettivamente riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 216 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, prevedendo che ai comuni medesimi siano assegnati gli spazi suddetti.
La novella in esame amplia la finalità della norma: oltre all'effettuazione degli investimenti connessi alla ricostruzione, la modifica intende favorire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione.