Ieri domenica 27 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (C. 2790-bis-A/R) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
I provvedimenti passano ora all'esame del Senato per il via libera definitivo.
In Commissione Bilancio è stata approvata una disposizione di proroga del superbonus al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici condominiali che a giugno abbiano realizzato almeno il 60% dei lavori. Al riguardo, nel corso della discussione parlamentare, sostanzialmente tutte le forze politiche sono intervenute a favore del settore ribadendo l’importanza di tale “leva” ed è stata anticipata la presentazione in Aula di un ordine del giorno che impegnerà il Governo ad estendere – successivamente – l’ambito temporale della misura al 2023, come richiesto da ANCE.
La modifica approvata dispone, altresì, che l’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi trainati sia per i portatori di handicap che per gli over 65 e che gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra gli interventi trainanti.
Vengono, altresì, estesi gli incentivi fiscali ecobonus e sismabonus a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
In Commissione sono state approvate, inoltre, numerosissime altre disposizioni, per lo più micro-finanziamenti e fondi destinati a coprire molteplici settori, tra cui: cig autonomi, settore aeroportuale, ecoincentivi auto, agevolazioni turismo, piano vaccini, personale sanitario, rinvio sugar tax, congedo parentale, lavoratori fragili, non vedenti, filiere agricole, bonus idrico, scuole paritarie, fondo alluvioni, olimpiadi 2026, fondo sisma, proroga rideterminazione valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate con aliquota all’11 per cento; agevolazioni fiscali imprese nelle ZES; Prosecuzione CIG in deroga per crisi aziendali incardinate presso unità di crisi; fondo sostegno parità salariale di genere; ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; messa in sicurezza della Via Salaria. (fonte: Ance)
BONUS 50% ANCHE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ESISTENTE CON GENERATORI DI EMERGENZA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE. La detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro (prevista dall’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Un altro emendamento approvato innalza da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
BONUS IDRICO. Approvato anche l'emendamento che prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 (comma 1).
La finalità del fondo (indicata dal comma 2) è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata (dal comma 5) ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. (fonte: Servizio studi Camera)
UN FONDO PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LAVORATORI AUTONOMI E DAI PROFESSIONISTI. Introdotto l’articolo 5-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1);
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).
Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2).
Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 3).
Conseguentemente, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 207 del ddl in esame. (fonte: Servizio studi Dipartimento Bilancio della Camera)
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