Introduzione di requisiti più stringenti nella nomina del curatore e nella proposta di concordato preventivo, chiamato a soddisfare almeno il 20 per cento dei crediti chirografari; facoltà per i creditori di presentare proposte di concordato alternative a quelle dei debitori; cancellazione del principio del silenzio-assenso sulle adesioni alla proposta di concordato preventivo.
Sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n.83/2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, sul quale ieri l'Aula della Camera ha votato la questione di fiducia. Per oggi è previsto il voto finale e quindi il provvedimento passerà all'esame del Senato.
STOP AI CONCORDATI CON PERCENTUALI IRRISORIE. In base alle modifiche apportate dalla commissione Giustizia di Montecitorio, il provvedimento stabilisce che la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore.
CANCELLATO IL SILENZIO-ASSENSO SULLE ADESIONI ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO. È stata soppressa la norma che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta di concordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.
COMUNICAZIONI AL PM. Viene inoltre stabilito che le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta la relativa documentazione; e che all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritture contabili.
Inoltre, il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
OMOLOGAZIONE, SI ALLUNGA DA 6 A 9 MESI IL TERMINE. Un'altra novità riguarda l'allungamento da 6 a 9 mesi del termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.
POSSIBILITÀ DI APERTURA SIA AD OFFERTE CONCORRENTI PER L'ACQUISTO DEI BENI CHE A PROPOSTE DI CONCORDATO ALTERNATIVE A QUELLA DELL'IMPRENDITORE. Vengono inoltre modificati alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori; questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. In particolare, la riforma consente a uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano; tale proposta non potrà essere ammessa se la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari. La commissione Giustizia ha riformulato la disposizione precisando che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.
BENEFICIO DELLA PREDEDUZIONE. Previste anche facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva): le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione.
PROCESSO CIVILE TELEMATICO. Sono introdotte anche modifiche della disciplina del processo civile telematico, con la possibilità di presentare in forma telematica anche gli atti introduttivi.
CNA: BENE I CORRETTIVI AL CONCORDATO, MA SERVE PIÙ PROTEZIONE PER I CREDITORI. “La Cna apprezza i correttivi introdotti alla procedura di concordato dal Decreto Fallimenti, sul quale è stata appena concessa la fiducia”, commenta in una nota la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.
Negli ultimi anni, infatti, questa procedura è stata frequentemente utilizzata in modo fraudolento da imprese in difficoltà – sottolinea la Cna – a scapito di fornitori di beni e servizi, soprattutto artigiani, micro e piccole imprese. Per questo motivo, guardiamo con interesse alle disposizioni mirate ad accrescere la trasparenza nell’intera procedura concorsuale: la facoltà concessa ai creditori di presentare proposte di concordato alternative a quelle dei debitori; l’introduzione di requisiti più stringenti nella nomina del curatore e nella proposta di concordato preventivo, chiamato a soddisfare almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
Nel passaggio al Senato, però, la Cna chiede di rafforzare ulteriormente l’impianto del decreto – conclude il comunicato – introducendo vincoli più stringenti in caso di cessione o di conferimento in altra società, come il divieto di partecipare alla newco per soggetti riconducibili all’impresa che chiede l’ammissione al concordato, evitando che il debitore possa riprendere in maniera fraudolenta l’attività a danno dei creditori.