Modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a prevedere che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.
È una delle novità inserite nel disegno di legge di conversione del Decreto Energia - decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il testo è stato approvato con modificazioni oggi dall'Aula della Camera dei deputati e passa ora all'esame del Senato.
Il provvedimento all'articolo 29-bis modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali - tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per l'emergenza Covid-19) - mediante sconto in fattura e cessione del credito. In particolare, si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta disponendo che le banche, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore di soggetti titolari di conto corrente. Le novità si applicano a partire dal 1° maggio 2022.
Inoltre il provvedimento, all'articolo 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
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