Con la sentenza n. 245/2018 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge regionale dell'Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (“Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni”) - promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La disposizione, censurata dal Governo ma ritenuta legittima dalla Consulta, prevede che il recupero dei vani e locali di cui all’art. 2, comma 1 - ossia dei vani e locali accessori situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi ed utilizzati anche come pertinenze degli stessi e dei vani e locali seminterrati - «è ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi».
Ricordiamo che analoghe disposizioni sono state introdotte anche in Lombardia (legge regionale n.7/2017) e nel Lazio.
In allegato la sentenza della Consulta