Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 31 luglio 2019, è pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 931, recante “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010”.
L’art. 43, comma 6, della legge regionale della Toscana n.10/2010, concernente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, recita:
“Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata eff ettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente.”
L’assoggettamento alla VIA delle attività di cui al precedente capoverso non consente l’applicazione dell’art. 27 bis del d.lgs 152/2006 in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la “VIA postuma” riguarda impianti e attività già in essere.
La Regione ha ritenuto, quindi, necessario fornire alle strutture regionali competenti linee guida per lo svolgimento della procedura di “VIA postuma” anche in considerazione del carattere residuale delle fattispecie ex art. 43 comma 6 della LR 10/10, che andranno ad esaurirsi nel corso dei prossimi anni, una volta sottoposte a rinnovo le concessioni e le autorizzazioni rilasciate senza la previa sottoposizione delle stesse alla procedura di VIA.
Pertanto, con la suddetta DGR n. 931/2019 la Giunta toscana ha:
1. approvato l’allegato A: “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010”;
2. stabilito che le disposizioni contenute nell’allegato A, di cui al precedente punto 1, si applicano ai procedimenti di rinnovo avviati a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3. stabilito che i procedimenti avviati anteriormente alla pubblicazione del presente atto sul BURT senza l’espletamento delle procedure di VIA sono sospesi fino all’ultimazione delle medesime procedure di VIA secondo le modalità disciplinate nel presente atto.
In allegato la DGR con le Linee guida