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Vigilanza e accertamenti ispettivi, nuovi chiarimenti dall'Anac

I criteri per interpretare la norma sugli esposti anonimi

giovedì 7 maggio 2015 - Redazione Build News

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Con il Comunicato del Presidente del 28 aprile 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione fornisce alcuni criteri interpretativi relativi al Regolamento del 9 dicembre 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 e in vigore dal 30 dicembre 2014.

Una norma di questo regolamento stabilisce che “nei casi di denunce riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può, comunque, trasmettere l’esposto privo di sottoscrizione all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza”.

Questa disposizione ha ingenerato dubbi interpretativi sia sui limiti di utilizzo del contenuto dell’anonimo sia in ordine al significato da attribuire alla previsione che consente al dirigente del singolo ufficio di trasmettere gli stessi “all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali per lo svolgimento di attività di competenza”. 

I CHIARIMENTI DELL'ANAC. Nel comunicato del 28 aprile 2015, il presidente dell'Anac Raffaele Cantone osserva che “La lettura corretta della norma regolamentare presuppone in primo luogo che gli esposti anonimi, giunti in qualsiasi modo all’Autorità, anche se indirizzati al Presidente o ai Consiglieri, debbano essere assegnati, ratione materiae, agli uffici di vigilanza, secondo quelle stesse regole che valgono per gli atti regolarmente sottoscritti.

Avvenuta l’assegnazione, spetta al dirigente dell’Ufficio operare una preliminare selezione degli anonimi. La regola generale è che essi debbano essere archiviati; e questo principio vale di sicuro per quegli atti che non contengono elementi di utilità e/o sono caratterizzati da assoluta genericità.

L’eccezione al principio riguarda solo quei documenti che contengono notizie di particolare interesse per il settore di vigilanza a cui sono stati assegnati, elemento quest’ultimo, che come emerge chiaramente dall’indicazione della norma regolamentare, va valutato con particolare rigore.

Anche in questo caso, però, escluso che sulla sola scorta di un anonimo si possa avviare un’attività di vigilanza, il dirigente potrà tener conto del contenuto dell’atto non sottoscritto solo per ampliare o meglio calibrare un’attività di vigilanza, regolarmente avviata su istanza di parte o di ufficio.

In assenza di un’attività di vigilanza già avviata dal proprio Ufficio, il dirigente dovrà trasmettere l’esposto “all’Ufficio ispettivo o all’Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali”.

La scelta a quale dei due Uffici trasmettere l’anonimo dovrà avvenire in relazione alla tipologia di attività che potrebbe in astratto essere svolta; se i fatti cui si fa riferimento siano tali da consentire l’attivazione di una vigilanza, si invierà l’incarto all’Ufficio vigilanze speciali; nella diversa ipotesi, si trasmetterà il tutto all’Ufficio ispettivo.

RIGOROSA SELEZIONE DEGLI ANONIMI. La preventiva e molto rigorosa selezione degli anonimi effettuata dai dirigenti degli uffici di vigilanza dovrebbe consentire che ai due uffici da ultimo indicati giungano un numero molto limitato di atti.

I dirigenti dei due Uffici indicati dalla norma regolamentare, ognuno per quanto di competenza, attiveranno accertamenti preliminari, utilizzando tutti gli strumenti di conoscenza già presenti in Ufficio – ad esempio, consultando la banca dati o analizzando le attività svolte in passato dagli uffici – e, previa comunicazione al Consiglio, potranno rispettivamente avviare un’attività di vigilanza o tenere conto della notizia in funzione di richiedere di programmare un’attività ispettiva da compiersi nell’ambito del Piano ispettivo per l’anno successivo o di quello in corso.

Se non ritengono ricorrere le condizioni per avviare le attività indicate, provvederanno all’archiviazione dell’esposto anonimo loro trasmesso. A cadenza semestrale informeranno comunque il Consiglio in modo sintetico degli esposti anonimi archiviati”.

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