La Corte di cassazione, con l'ordinanza n.8532/2018 pubblicata il 6 aprile, ha precisato che “a differenza dei vincoli imposti con singoli provvedimenti discrezionali dalla pubblica amministrazione a tutela delle bellezze naturali ai sensi della legge n 1497 del 1939 (alla cui osservanza non possono configurarsi posizioni soggettive azionabili davanti al giudice ordinario), i vincoli imposti dai regolamenti edilizi comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela (dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato dalla imposizione del vincolo”.
Pertanto, esso proprietario può, "se danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino", convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il risarcimento e, se trattisi d'inosservanza di norma sulle distanze tra costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche per il ripristino (Sez. 2, Sentenza n. 3704 del 05/11/1975).