Come noto, l'articolo 17 della Legge Sblocca Italia (decreto legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014), interviene sull'articolo 31 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) prevedendo l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
La norma elenca i casi nei quali la sanzione è sempre irrogata nella misura massima. Ciò avviene, in particolare, qualora gli interventi suddetti siano stati effettuati sulle aree e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilità, forestali o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica o su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio è considerata come elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (salve le responsabilità penali).
I proventi delle sanzioni sono di competenza comunale e sono destinati esclusivamente alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni e stabilirne la periodica reiterabilità nei casi di permanenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
NUOVA ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. In proposito, è da segnalare una recentissima ordinanza della Corte costituzionale – n. 270/2015 depositata ieri – che agevolerà l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie previste nella norma del Testo Unico Edilizia introdotta dallo Sblocca Italia.
Con ordinanza depositata il 25 novembre 2014, il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) − come modificato dall’art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1986, n. 11 – nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Il Tribunale ordinario di Imperia è stato chiamato a decidere in ordine al ricorso avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Imperia il 2 aprile 2014, con la quale è stata irrogata nei confronti delle parti ricorrenti la sanzione amministrativa di 16.200 euro, per violazione degli artt. 193, comma 1, lettera b), e 258, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare per avere effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, utilizzando 8 formulari privi dell’indicazione della quantità dei rifiuti trasportati.
Dopo avere evidenziato l’infondatezza delle censure formulate dalle parti ricorrenti, il Tribunale ha sostenuto che, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, la determinazione della sanzione andrebbe effettuata applicando la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni. Quindi, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui la disposizione in esame limita l’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Secondo il giudice a quo, tale previsione, introdotta dalla legge n. 11 del 1986, con cui è stato convertito il d.l. n. 688 del 1985, violerebbe l’art. 3, primo comma, Cost., determinando un’irrazionale disparità di trattamento tra chi commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi, invece, commetta illeciti amministrativi in altri ambiti.
CONSULTA: INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. Non è però dello stesso avviso la Corte costituzionale, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede la possibilità del cumulo giuridico delle sanzioni − anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale – “risulta inammissibile poiché un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonché per l’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate”.