La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. decreto "Antifrodi", abrogato dall'art. 1, comma 41, della legge di bilancio, ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.
Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l'obbligo del visto e dell'asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
LE CHECK LIST. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha messo a punto tre check list – disponibili qui in allegato - che forniscono una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all'"Ecobonus", al "Sismabonus" e al "Bonus ristrutturazioni" nella versione ordinaria, utili per verificare la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto.
Si evidenzia che esse, al pari delle altre check list già pubblicate, rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.
Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.
Nell'area del sito riservata ai Commercialisti sono disponibili i file in versione word editabile.