Lo scorso 19 gennaio è stata inviata al Ministero dello sviluppo economico una nota congiunta nella quale il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, in rappresentanza di oltre 2 milioni di professionisti, segnalano che la misura agevolativa denominata “Voucher per la digitalizzazione delle PMI”, segnalata dal Ministero con Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017, esclude di fatto l’accesso a tale misura agli studi professionali e, più in generale, ai liberi professionisti, contravvenendo alla normativa vigente in materia di equiparazione tra PMI e professionisti esercenti attività liberali e di diritto di accesso di questi ultimi ai fondi europei FSE e FESR.
“Infatti, come si legge sulla pagina del sito web del Ministero dedicata al tema, la misura è volta a sostenere le micro, piccole e medie imprese e prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
I liberi professionisti , come statuito dalla cd. “Legge di stabilità per il 2016”, art. 1, comma 474, sono equiparati alle imprese nell’accesso ai fondi europei: essi possono accedere, come le PMI, ai piani operativi regionali e nazionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che rientrano nella programmazione 2014-2020.
Il citato comma 474 (Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese ai fini dell’accesso ai Piani PON e POR) è finalizzato ad equiparare i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) 2014/2020.
In particolare tale comma dispone che i Piani operativi POR e PON dei fondi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
La norma inserita nella citata Legge di Stabilità 2016 rende coerente la legislazione italiana con le direttive comunitarie, superando le interpretazioni diverse su base regionale (che in alcuni casi chiedono, per l’accesso ai fondi, l’iscrizione alla Camera di Commercio).
Considerando che la disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014, quindi precedente alla statuizione della Legge di stabilità 2016, alla luce delle disposizioni richiamate, si richiede di modificare la documentazione a supporto del finanziamento al fine di estendere, in modo esplicito, il beneficio previsto anche ai liberi professionisti interessati. In particolare il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2017 (pag. 6, punto 6) ed i relativi allegati pongono tra i requisiti per la partecipazione alla misura di agevolazione che i soggetti richiedenti siano registrati presso il Registro delle Imprese, escludendo di fatto i liberi professionisti, per i quali non è prevista l’iscrizione a tale Registro delle Imprese.
Nelle more dell’adozione dell’atto necessario a recepire la disposizione contenuta nella Legge di stabilità per il 2016, da parte di codesto Ministero, si richiede un differimento dei termini di scadenza previsti dal bando.”