Con l'Atto di Segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione ha formulato alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014.
Al riguardo, secondo l'Anac è necessario un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplina la citata iscrizione in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013).
MODIFICARE IL D.P.C.M. 18 APRILE 2013. Tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, secondo l'Autorità sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, legge 190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione negli elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al comma 53.