La realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici all'epoca vigenti.
Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 46042/2018 depositata l'11 ottobre.
Occorre inoltre che l'area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico, in quanto è irrilevante la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area.
In allegato la sentenza