“Esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto”.
È il parere della Fondazione nazionale dei commercialisti in merito all'interpretazione del campo di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) in vigore dal 1° gennaio 2015, che prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
Le nuove disposizioni sullo split payment sono contenute nella lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici".
LA QUESTIONE ERMENEUTICA. La norma esclude l'applicazione del meccanismo ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 2 del Dpr n. 633/1972.
Il problema interpretativo nasce dal fatto che chi esercita arti e professioni non è soggetto alle ritenute d'imposta ma bensì alle ritenute d'acconto.
La Fondazione nazionale dei commercialisti ritiene che «l'equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola “imposta”, fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di” imposta». Interpretando in tal senso la disposizione normativa, secondo la Fondazione è pertanto «possibile confermare l'esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto».
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