È entrato in vigore lo scorso 8 marzo il Regolamento – DPR 19 gennaio 2015, n. 8 – che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 febbraio 2015 (LEGGI TUTTO), il nuovo regolamento recepisce gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, estendendo anche agli ascensori in servizio pubblico la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato. Il nuovo regolamento, tra l'altro, introduce una semplificazione di procedura individuando la possibilità di far svolgere la verifica ispettiva periodica, oggi riservata fra gli altri ad Organismi di certificazione notificati, anche ad organismi di verifica ispettiva accreditati da Accredia.
FIRMATO IL DECRETO 9 MARZO 2015 PROT. 101. A seguito dell'entrata in vigore del DPR 19 gennaio 2015, n. 8, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato, con il decreto 9 marzo 2015 prot. 101 (vedi in allegato), le disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
Le novità riguardano la procedura per l'apertura dell'impianto al pubblico, la gestione dell'esercizio, la manutenzione e le verifiche e prove periodiche.
VERIFICHE E PROVE PERIODICHE. In particolare, l'articolo 5 del decreto stabilisce che “le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità di sorveglianza in precedenti verifiche”.
Ogni giorno, “prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto”. Ogni 6 mesi almeno, “il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2: 2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio”.
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali “sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico”. I risultati delle verifiche e prove periodiche “sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli U.S.T.I.F. territorialmente competenti”.
Ogni 3 anni “e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o dell'Ente Locale delegato, agli effetti della regolarità dell'esercizio”.
Gli U.S.T.I.F. “possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti”.
ENTRATA IN VIGORE. Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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