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Certificazione energetica, con il nuovo APE aggiornate le competenze del certificatore energetico

Le novità più evidenti per i certificatori energetici, oltre all’aspetto del certificato, sono quelle relative ai contenuti

martedì 16 giugno 2015 - Redazione Build News

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a cura dell'ing. Francesco Vivoli, coordinatore scientifico dei corsi Mesos

L’APE non solo cambia il suo aspetto formale, in termini di format e di informazioni contenute, ma anche in ragione delle significative modifiche apportate alle norme UNI 11300 e di due importanti strumenti regolatori e di valutazione di calcolo per adeguarsi:

  • alle nuove Linee Guida alla Certificazione energetica
  • ai Requisiti prestazionali degli edifici, modificati rispetto al decreto 59/2009
Le nuove “Linee Guida Nazionali per l’attestato di prestazione energetica degli edifici”
In attuazione dell’articolo 5 della legge 90, che è la conversione in legge del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 - cd. Decreto fare -  che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, sono previste entrare in vigore dal 1 Agosto 2015 (il termine originariamente previsto era 1° luglio, ma la lentezza nell'emanazione del decreto ha costretto a spostare, nella bozza diffusa, la data di entrata in vigore, n.d.r leggi qui) e sostituiranno le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).

Il certificatore energetico per svolgere la propria funzione dovrà necessariamente valutare in modo più dettagliato rispetto al passato diversi aspetti che concorrono all’efficienza energetica del sistema edificio-impianto. Questi riguardano: l’involucro opaco e quello trasparente, gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, gli impianti a fonti rinnovabili, tutti gli altri impianti che consumano energia.

Le nuove procedure, modalità e parametri di calcolo
Sarà ora necessario, oltre che tener conto delle UNI TS 11300 nelle nuove versioni entrate in vigore il 2 ottobre 2014, anche delle parti 3 e 4 delle UNI TS 11300.

Dove le nuove parti 1 e 2 della norma riguardano il calcolo del fabbisogno termico dell'involucro e la valutazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Rimangono invariate invece la parte 4 emanata nel 2012 che riguarda gli impianti a fonti rinnovabili e la parte 3 che definisce le procedure per la valutazione del fabbisogno per gli impianti di climatizzazione estiva.

Le principali innovazioni rispetto alla normativa che è stata sino ad oggi in vigore riguardano:

  • Durata delle stagioni di riscaldamento e raffrescamento
  • Valutazione della ventilazione effettiva e di riferimento
  • Fabbisogno di energia termica per umidificazione e deumidificazione
  • Calcolo dell'ombreggiamento
  • Temperatura degli edifici confinanti climatizzati
  • Calcolo degli apporti solari
  • Calcolo analitico dei ponti termici

Non sono più accettati: il metodi di calcolo della dispersione con metodo forfettario da tabelle il e il calcolo dei ponti termici mediante abachi

  • Sono accettati esclusivamente i seguenti metodi di calcolo:
  • Calcolo analitico dei ponti termici mediante atlanti conformi alla UNI EN ISO
  • Calcolo analitico dei ponti termici e valutazione della trasmittanza lineica mediante metodi agli elementi finiti.
  • Calcolo del fabbisogno di ACS:va valutato mediante la nuova UNI TS 11300-2:2014  
  • L'indice del fabbisogno energetico per illuminazione
  • Calcolo del fabbisogno energetico per il servizio di ventilazione
  • Calcolo delle perdite di distribuzione in circuiti ad aria
  • Calcolo del carico aggiuntivo per presenza di unità di trattamento aria

Le novità più evidenti per i certificatori energetici, oltre al format e cioè all’aspetto del certificato, sono ovviamente quelle relative ai contenuti; in particolare in relazione a:

  • la classe energetica dell'immobile che viene determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione, impianti a Fonti Rinnovabili.
  • L'indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.
  • le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di  edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
  • La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell'edificio, ma vengono calcolati in funzione dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento Epgl(dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli altri).
  • verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.

Al termine della certificazione energetica si dovrà dare evidenza delle opportunità legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e ad interventi di riqualificazione energetica. A questo riguardo, per dare una mano al certificatore è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metta online sul proprio sito indicazioni sulle tecnologie utili al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (e relativi costi) e sugli incentivi nazionali e regionali.

Requisiti prestazionali degli edifici
Anche per i progettisti, e quindi anche per coloro che certificano edifici di nuova costruzione e per ristrutturazioni importanti, verrà emanato un apposito decreto che sostituirà l'attuale DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti minimi, il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando. In pratica l'edificio reale soggetto a certificazione APE, viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge 90. Per cui, l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
Verranno definiti fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

Viene prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB)nel rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero.

L’aggiornamento del certificatore energetico e del progettista
La piccola “rivoluzione” delle regole da seguire, per il certificatore e per il progettista, sarà a breve tradotta dalle software house in aggiornamenti dei loro prodotti.

Ma anche quando le software house avranno aggiornato i software per la certificazione energetica, rendendoli conformi alle nuove Linee Guida e alle nuove UNI11300, è opportuno che i certificatori energetici che utilizzano questi software abbiano consapevolezza della rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici e impianti, perché essi dovranno sapere come fornire al sw: assunzioni di base, condizioni al contorno, profili dei carichi per la corretta applicazione e per la validazione di metodi per il calcolo sia delle prestazioni energetiche in regime dinamico degli edifici, sia della definizione dei carichi termici di progetto estivi e invernali", ecc.


Se sei un certificatore energetico o un progettista, e vuoi aggiornare le tue competenze sull’argomento, ti consigliamo di partecipare alla prossima edizione del corso Mesos “Certificazione e riqualificazione energetica degli edifici"


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