Con la sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e ha annullato una delibera della Giunta del Comune di Torri del Benaco, che faceva rientrare tra le competenze professionali dei geometri la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1500 mc (LEGGI TUTTO).
LA POSIZIONE DEGLI INGEGNERI. “La sentenza del giudice amministrativo di secondo grado ribalta la decisione negativa del TAR Veneto, 20 novembre 2013 n.1312, che aveva previsto una parziale (e discutibile) apertura alle istanze dei Geometri in tema di cemento armato”, commenta il Consiglio nazionale degli ingegneri con la circolare n. 526 del 24 aprile 2015.
“Oggi viene invece ad essere definitivamente chiarito – aggiunge il Cni - che i professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali”.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti principi:
1) Anche se la materia delle professioni rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti, è riservata allo Stato”;
2) Nessun potere normativo in materia di professioni, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai Comuni;
3) Riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l’attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, “esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali”.
LA POSIZIONE DEI GEOMETRI. Il Consiglio nazionale dei geometri, con la circolare n. 5126 del 7 maggio 2015, osserva invece l'incongruenza della sentenza “laddove viene rilevato che l'autorità comunale non è destinataria di alcun potere normativo che la legittimi a stabilire le competenze professionali, atteso che tale materia è soggetta a riserva di legge e, nel contempo, è proprio quel giudice amministrativo a stabilire di fatto una riserva di competenze, non più contenuta in alcuna norma”.
Secondo il Consiglio nazionale dei geometri “il Consiglio di Stato non ha tenuto nel giusto conto neanche l'espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri ed architetti (ex R.D. n. 2229/39), recentemente operata dal D.Lgs. n. 212/2010 in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte Suprema di Cassazione ha preso espressamente atto, riconoscendone la portata innovativa dal momento della sua entrata in vigore (sentenza Corte di Cassazione, sez. II civ., n. 19989/2013)”.
LE SENTENZE VALGONO SOLO PER IL CASO GIUDICATO E DISPIEGANO EFFETTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRA LE PARTI. Il Cng invita i Collegi “a non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una in un ambito, come detto, di pronunzie contrastanti”.
CNI E CNG SI SIEDERANNO AD UN TAVOLO PER DELINEARE UN CONFINE PRECISO. Nella circolare il Consiglio nazionale dei geometri spiega di aver avviato un confronto con i Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti “per una definizione concordata dell'annosa questione dei limiti delle competenze in materia di costruzioni civili. I presupposti per la conclusione della vicenda si prospettano positivi, in relazione alla inedita dichiarata disponibilità da parte dei rappresentati di dette Categorie”.
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