L’articolo 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115/2002.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 192/2015 depositata il 24 settembre, con la quale sono state accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce nei confronti del citato art. 106-bis, nella parte in cui dispone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato, senza che tale previsione sia «subordinata all’effettivo adeguamento periodico delle tabelle relative ai compensi spettanti agli ausiliari del giudice, previsto dall’art. 54» dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Secondo la Consulta, la questione – che riguarda i consulenti nominati dai giudici e solamente nelle cause con gratuito patrocinio - è fondata con esclusivo riferimento all’art. 3 della Costituzione: è infatti “manifestamente irragionevole un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia – pur, come tale, sicuramente riferibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria – adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell’ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall’altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita”.
I COMPENSI DOVEVANO ESSERE PERIODICAMENTE RIVALUTATI. Nel caso di specie, osserva la Corte costituzionale, “è in questione un significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato. L’intervento di riduzione è attuato con la legge di stabilità del 2014, ad opera di un legislatore che non poteva ignorare come si trattasse di compensi che, a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati”.
L’art. 54 citato, infatti, impone l’aggiornamento della misura degli onorari dei consulenti nominati dai giudici ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ma tale adeguamento non risulta essere intervenuto da oltre un decennio: allo stato, l’ultimo risulta operato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002.
Quindi, “dopo un decennio ed oltre di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l’art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, dev’essere contemperata (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta (riduzione già attuata nella fissazione dei valori di partenza)”.
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