Fisco

Delega Appalti, nel testo base manca il pagamento diretto ai subappaltatori

In una lettera Finco chiede di introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di pagare direttamente le imprese che impiegano propria manodopera in qualità di subappaltatori e noleggianti a caldo

martedì 14 aprile 2015 - Redazione Build News

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Occorre introdurre un generale obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di pagare direttamente le imprese che impiegano propria manodopera in qualità di subappaltatori e noleggianti a caldo, in modo da assicurare la regolare, tempestiva e trasparente esecuzione delle opere.

Lo chiede Finco (Federazioni industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni) che ha in proposito inviato una lettera alle competenti commissioni del Senato e della Camera e al Governo, nella quale la Federazione evidenzia le carenze del nuovo testo base presentato nei giorni scorsi in commissione Lavori pubblici del Senato dai relatori del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (LEGGI TUTTO).

Domani 15 aprile alle ore 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base. 

PAGAMENTO DIRETTO DI SUBAPPALTATORI E NOLEGGIANTI A CALDO. Pur ravvisando “alcune importanti implementazioni rispetto alla prima versione, quali ad esempio un più preciso e rigoroso indirizzo sull'istituto dell'avvalimento”, Finco evidenzia nella lettera che “non è previsto - ancora una volta - alcun riferimento al tema del pagamento diretto delle imprese che impiegano propria manodopera in cantiere (subappaltatori e noleggianti a caldo) da parte delle stazioni appaltanti”.

La Federazione ricorda di aver sollecitato da almeno un quinquennio “in ogni sede formale ed informale, sia a livello parlamentare che di Esecutivo, l'introduzione non facoltativa di tale modalità di corresponsione da parte delle Stazioni Appaltanti”, ed esprime sconcerto per la “persistente sottovalutazione di un tema di nodale importanza come questo”.

Secondo Finco a tale richiesta non può essere opposta “la considerazione per la quale le Stazioni Appaltanti, stante l'esiguità di personale, trovino meno oneroso il pagamento al solo appaltatore principale poiché esse dovrebbero espletare un analogo lavoro nel controllo relativo all'avvenuto pagamento dell'appaltatore a favore del subappaltatore, (peraltro entro i limiti massimi - non sempre rispettati - di ribasso del 20% rispetto all'offerta). Lungi dall’essere una esimente questa “debolezza organizzativa” è casomai, un altro buon motivo per razionalizzare il numero delle Stazioni Appaltanti in tempi quanto più possibile ravvicinati”.

Il pagamento di subappaltatori e noleggianti a caldo “è una questione di civiltà economica e giuridica ancor prima che di sopravvivenza finanziaria”, sottolinea la Federazione.

Sebbene il comma 3 dell'articolo 118 del Codice Appalti “preveda attualmente due modalità alternative di pagamento delle spettanze del subappaltatore (direttamente da parte della Stazione Appaltante, - non casualmente citata come prima possibilità -, ovvero da parte dell'appaltatore), la scelta dei committenti è sempre quella di sottrarsi ad un coinvolgimento diretto, rimettendo dunque all'appaltatore il compito di pagare le spettanze dei subappaltatori e limitandosi perlopiù ad effettuare, nei confronti del primo blandi controlli.

Tale sistema ha determinato il consolidarsi di una prassi di gestione dei pagamenti caratterizzata da frequenti ritardi ed omissioni anche in termini di opacità di filiera e di percorso dei corrispettivi, con intuibili potenziali – ed abbiamo visto in taluni casi, reali - conseguenze rispetto alla possibilità di infiltrazione del malaffare”.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE. Per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, nella lettera Finco chiede che “la qualificazione venga effettuata non solo su verifiche documentali – come accaduto finora -, ma anche sulla sussistenza di elementi sostanziali e sull’analisi e valorizzazione della reale capacità in termini tecnici, professionali ed esperienziali di coloro che si candidano ad una gara pubblica”.

DIVIETO DI AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA DEGLI APPALTI. La missiva definisce inoltre “singolare” il capovolgimento della logica della divisione in lotti (contenuta nella Legge n. 180/2011) in quella del divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, che “segue un percorso del tutto diverso e potrebbe non portare affatto alla tutela della piccola e media impresa”.

OBBLIGARE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A MOTIVARE LA DECISIONE DI NON SUDDIVIDERE IN LOTTI. Infine, secondo Finco “non si dovrebbe inoltre perdere l’occasione di dare corso al considerando 78, 3° comma della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che invita gli Stati membri, per facilitare la partecipazione delle PMI, ad “obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione della decisione di non suddividere in lotti, o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni”.”

Leggi anche: “Riforma Appalti, adottato il testo base. Più poteri all'Anac

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