Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un documento che fornisce i chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese.
Nel documento (qui sotto in allegato) è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.
Predisposto con il supporto tecnico di ENEA, il documento è stato oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore, e sarà aggiornato al fine di fornire ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nel corso di attuazione delle disposizioni previste all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO CONDURRE UNA DIAGNOSI ENERGETICA? Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014.
Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l’organismo preposto all’esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA.
QUALI SONO I REQUISITI MINIMI CHE LA DIAGNOSI ENERGETICA DEVE RISPETTARE AI FINI DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO? Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento.
Come riportato nell’Allegato 2, la procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede la messa a punto della “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa.
In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.
Analogamente, per i consumi di carburante per trazione sarà acquisito il dato dei consumi totali e quello relativo ai singoli veicoli. Per la prima diagnosi, qualora tali dati non fossero disponibili, potranno essere stimati.
Si effettua poi la modellizzazione della realtà aziendale attraverso la costruzione degli inventari energetici. Seguono il calcolo degli indici di prestazione energetica globali e per ciascuna area funzionale ed il confronto degli stessi con quelli obiettivo, ossia rappresentativi della media di mercato, ove disponibili.
La diagnosi energetica si completa con l’individuazione di un percorso virtuoso, in termini di interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici a parità di attività/servizio e, quindi, creare i presupposti per una maggiore competitività dei prodotti e/o dei servizi forniti.
Nell’Allegato 2 è riportata inoltre una apposita sezione di approfondimento per le diagnosi nelle attività di trasporto.
COSA SI INTENDE PER “PROSSIMITÀ” ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO O AGLI IMPIANTI COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO? L’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnica- economica ed ambientale relativa al conferimento del proprio calore a terzi e/o a reti locali di teleriscaldamento oppure relativa all’utilizzo del calore proveniente da un impianto cogenerativo di terzi o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.
QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE? Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale. ENEA assicura la massima riservatezza dei dati inseriti sulla propria banca dati, che verranno trattati conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.
LE DIAGNOSI ESEGUITE PRIMA DEL 5 DICEMBRE 2015 CHE RISPETTANO I CRITERI MINIMI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014, SODDISFANO L’OBBLIGO? Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo. Si precisa che se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.
L'AVVISO DEL MISE PUBBLICATO IL 12 MAGGIO. Ricordiamo che il 12 maggio scorso è stato pubblicato l’avviso del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che consente alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie aziende (LEGGI TUTTO).
L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.
APPROVATI GLI SCHEMI PREDISPOSTI DA ACCREDIA. Inoltre, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente del 12 maggio, sono stati approvati gli schemi (LEGGI TUTTO), predisposti da Accredia, di certificazione ed accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).