Sentenze

Gare, la discrezionalità della stazione appaltante sulle cause di esclusione

Il Consiglio di Stato sulle differenze tra l'art. 38 del Codice Appalti e l'art. 1218 del Codice civile

lunedì 5 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 4512/2015 depositata il 28 settembre (IN ALLEGATO), la quinta sezione del Consiglio di Stato aderisce al costante e univoco indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “a fronte dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella formulazione del giudizio sulla gravità delle condotte rilevanti quali cause d’esclusione, circoscrive il sindacato di legittimità entro i margini della verifica della manifesta illogicità ed irrazionalità dell’opzione attinta” (cfr. Cons. St., sez. V, 14 ottobre 2014 n. 5063; Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2013 n. 149).

CAUSE DI ESCLUSIONE. L’art. 38 del Codice Appalti disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di subappalti e dalla stipula dei relativi contratti. Tra le cause di esclusione è prevista, alla lett. f), l’esclusione di quei soggetti che, “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

DIFFERENZE RISPETTO ALL'ARTICOLO 1218 DEL CODICE CIVILE. In proposito, Palazzo Spada osserva che l’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 “non fa affatto riferimento alla nozione civilistica di responsabilità da inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.

Norma che, secondo il più accreditato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, qui condiviso, sancisce la responsabilità oggettiva del debitore con il solo limite (della prova su di esso incombente) dell’impossibilità (assoluta) della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In altri termini, l’affermazione della responsabilità civile per inadempimento dell’obbligazione è sganciata dal giudizio sulla (imputabilità a) colpa del debitore, che rileva nel solo ambito della valutazione della causa di esonero dalla responsabilità per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Non così nell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 che incentra il compito demandato alla stazione appaltante nella valutazione “della grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate” all’impresa partecipante alla procedura di gara”.


Leggi anche: “Gare, l'esclusione di un concorrente per malafede non è vincolata alla sentenza definitiva


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