Come abbiamo anticipato nella news di ieri (LEGGI TUTTO), sullo Spalma-incentivi per il fotovoltaico il Tar Lazio ha dato ragione ad assoRinnovabili e alle oltre 1.100 aziende che hanno fatto ricorso insieme all'Associazione, rimandando la decisione finale alla Corte Costituzionale.
Con l'ordinanza n. 8689/2015 depositata oggi 25 giugno 2015 (qui sotto nell'allegato), la sezione III-ter del Tar Lazio ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:
- dell’art. 26, comma 3, del decreto “Taglia-bollette” (decreto legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014), in relazione agli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, 1° comma, della Costituzione, nonché 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 6, paragrafo 3, del Trattato UE;
- dell’art. 26, comma 2, del predetto decreto, in relazione agli artt. 3, 41, 77 e 117, 1° co., Cost. nonché 2 e 4 della direttiva 2011/7/UE.
LE MOTIVAZIONI DEL TAR. Nella lunga ordinanza (56 pagine) si legge tra l'altro che “all’esito del bilanciamento tra l’interesse perseguito dal legislatore e la lesione dei diritti dei fruitori delle agevolazioni, emerge la possibile irragionevolezza e la possibile assenza di proporzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost., delle norme dell’art. 26, co. 3, d.l. n. 91/2014 (come convertito dalla l. n. 116/2014), apparendo altresì violato anche l’art. 41 Cost., alla luce dell’irragionevole effetto della frustrazione delle scelte imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o, comunque, già negoziati”.
Ciò in quanto, osserva il Tar Lazio, “il sistema degli incentivi perde la sua stabilità nel tempo nonostante lo stesso sia stato già individuato e predeterminato in una convenzione o contratto di diritto privato; gli investimenti effettuati non sono salvaguardati; viene meno l’equa remunerazione degli investimenti effettuati; il periodo di tempo per la percezione dell’incentivo, invariato nella misura complessiva, viene prolungato indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti (lett. a); l’incentivo non è più costante per tutto il periodo di diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett. c) o varia in diminuzione nell’ambito del ventennio originario di durata della convenzione (lett.a) o per cinque anni (lett. b)”.
IL COMMENTO DI ASSORINNOVABILI E CONFAGRICOLTURA. “Siamo fiduciosi - commentano Agostino Re Rebaudengo, Presidente di assoRinnovabili, e Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura - che la Corte confermerà l’orientamento del TAR e dichiarerà l’illegittimità costituzionale dello spalma incentivi fotovoltaico. Auspichiamo che il Governo possa subito tornare sui suoi passi e cancellare la norma con l’ormai prossimo Green Act, ripristinando così anche l’immagine e l’attrattività dell’Italia verso gli investitori”.
“La cancellazione della norma – ricordano infine – risolverebbe anche la procedura arbitrale internazionale che si è aperta con gli investitori esteri”.
COSA ACCADRÀ SE LA CONSULTA DICHIARERÀ INCOSTITUZIONALE LO SPALMA INCENTIVI FV? In tal caso i produttori avranno diritto all’erogazione della quota parte di tariffa incentivante che ad oggi non gli viene riconosciuta a causa dello spalma incentivi. Infatti, l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità renderà la norma che ha introdotto lo spalma incentivi FV inefficace sin dalla sua entrata in vigore, cioè dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 116/2014 di conversione del decreto legge 91/2014).
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