Ultime notizie

Nuovo APE, la situazione regione per regione [Aggiornamento al 21 ottobre]

Mentre alcune Regioni hanno provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia, altre non si sono ancora attrezzate e l'accesso al catasto energetico è bloccato

mercoledì 21 ottobre 2015 - Redazione Build News

italia

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del decreto ministeriale recante l’aggiornamento delle linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, mentre alcune Regioni hanno provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia, altre non si sono ancora attrezzate. Di seguito riportiamo la situazione nelle varie Regioni, aggiornata al 5 ottobre 2015.

EMILIA ROMAGNA. La Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275, Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica): il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 237 del 10 settembre 2015 (leggi qui).

LOMBARDIA. Da venerdì 24 luglio è in vigore in Lombardia la DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 avente per oggetto "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell'approvazione dei Decreti Ministeriali per l'attuazione del decreto legislativo 192/2005". 

La Delibera della Giunta Regionale recepisce i Decreti interministeriali del 26 giugno 2015, attuativi del D.Lgs 192/2005 così come modificato dalla L. 90/2013, pubblicati nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, che a loro volta hanno recepito la Direttiva 31/2010/CE. I nuovi requisiti di prestazione energetica in Lombardia entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 per tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (leggi qui).

L’Organismo di Accreditamento (O.d.A.) ha inoltre reso da poco disponibile il software di calcolo CENED+2.0. Il software di calcolo CENED+ 2.0 è costituito da due componenti compatibili con tutte le piattaforme informatiche: un motore di calcolo, adibito all’elaborazione degli algoritmi e un’interfaccia utente semplificata per l’acquisizione dei dati (leggi qui).

PIEMONTE. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 24 settembre 2015, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119, con la quale la Regione Piemonte uniforma le disposizioni regionali sulla certificazione energetica degli edifici alle disposizioni nazionali.

Con la delibera sono approvate le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 (che disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici) e del d.m. 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), nonché i disposti di cui agli articoli 39 comma 1, lettere g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 (leggi qui).  

Ricordiamo inoltre che dalle ore 20.00 del giorno 1 ottobre 2015 è attivo il nuovo sistema SIPEE (clicca qui).

LIGURIA. Per la compilazione dell'attestato, il certificatore deve serversi di un software conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento Regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6.

La Regione Liguria mette a disposizione dei certificatori il software gratuito CELESTE (Certificazione Energetica Liguria Efficienza STrutture Edifici), che implementa algoritmi di calcolo conformi al regolamento regionale n. 6 del 13 novembre 2012.

L'attestato, compilato e firmato digitalmente dal tecnico abilitato, deve essere trasmesso alla Regione Liguria servendosi del portale dedicato. ?Una volta ricevuto l'APE, il sistema informatico gli attribuisce un numero di protocollo, rilasciando una ricevuta informatica dell'avvenuta trasmissione.? Il certificatore dovrà poi consegnare al proprietario dell'immobile copia dell'attestato e della relativa ricevuta.

ABRUZZO. A partire dal 1° ottobre 2015, l'Attestato di Prestazione Energetica valido ai fini legali in Abruzzo sarà solo quello rilasciato attraverso il Sistema Informativo regionale per la Certificazione Energetica degli Edifici. Nelle more che la Regione si doti del catasto regionale degli impianti termici in sostituzione dell'indicazione del codice del catasto si trametterà al sistema informativo degli APE, in formato PDF, anche la copia identificativa dell'impianto termico e una copia dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente a quanto previsto dal DM 10/02/2014.

CAMPANIA. La Regione Campania segnala che, ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 1° ottobre 2015, è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE,  invertendo quella attuale.

Infatti, il certificato deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (www.economia.campania.it), riportante il numero progressivo di inserimento (leggi qui).

TOSCANA. Dal 1° ottobre 2015 sono in vigore anche in Toscana le Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici di cui al DM 26 giugno2015.
Già il Decreto Legge 4/06/2013, n. 63 convertito con importanti variazioni dalla Legge 90/2013 (G.U. 03/08/2013 n. 181, entrata in vigore il 04/08/2013), ha modificato profondamente obblighi e sanzioni in materia di certificazione energetica. Si segnala al riguardo che il testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono ancora aggiornati alla L. 90/2013 e alle Linee guida succitate, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi (leggi qui).

UMBRIA. In Umbria fino al 30 settembre 2015 gli APE dovevano essere redatti secondo le linee guida di cui al Decreto 26 giugno 2009, mentre dal 1° ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove Linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il tecnico certificare dovrà utilizzare il software di calcolo aggiornato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 e, ai sensi del punto 7.1.5 delle nuove Linee guida, dovrà trasmettere l'Attestato di Prestazione Energetica agli uffici regionali e poi consegnarlo al richiedente entro i 15 giorni successivi.

La nuova versione della Piattaforma online regionale per il rilascio e la trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici risponderà ai nuovi criteri di calcolo e format stabiliti dalle nuove Linee guida nazionali e consentirà il caricamento dei dati nella Piattaforma in maniera automatica indipendentemente dal software di calcolo utilizzato (leggi qui).

FRIULI. A partire dal 1° ottobre, in Regione il portale per il ricevimento delle certificazioni APE e VEA è stato chiuso per manutenzioni in seguito all’entrata in vigore dei nuovi decreti. Per il momento resta attiva anche la modalità cartacea per la consegna degli APE alla Regione, ma è vivamente consigliato l’utilizzo del portale informatico appositamente predisposto.  

Per quanto riguarda la VEA, i calcoli fanno riferimento ai vecchi limiti di legge, quindi, se non verrà aggiornata, per il momento non è tecnicamente compilabile (leggi qui).

VENETO. Il Veneto con la Delibera della Giunta Regionale 28 Settembre 2015 ha deliberato in materia di registrazione del nuovo APE nel catasto regionale informatizzato Ve.Net.energia-edifici, da aggiornare con la nuova modulistica in occasione dell’entrata in vigore della normativa.

A partire dal 1° Ottobre 2015, dunque, i tecnici certificatori dovranno firmare digitalmente e trasmettere alla Regione il nuovo modello di APE tramite il sistema Ve.Net.energia-edifici, che dovrà essere consegnato anche al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione; di conseguenza, gli ACE o APE compilati in Ve.Net.energia-edifici, ma non ancora firmati digitalmente e trasmessi alla Regione con il sistema Ve.Net.energia-edifici alla data del 30 settembre 2015, saranno eliminati e non più utilizzabili (leggi qui).

MARCHE. La Regione Marche la Regione comunica che il nuovo sistema per la trasmissione degli APE, a partire dal 1° Ottobre 2015, sarà accessibile dalla pagina web ape.regione.marche.it. Nella pagina web viene specificato che i professionisti che necessitano della collaborazione tra tecnici abilitati per il possesso dei requisiti professionali, in modo da coprire tutti i settori professionali richiesti, devono scrivere una mail a ace@regione.marche.it con, in oggetto: Richiesta ri-presentazione Autocertificazione, e nel testo il proprio codice fiscale.

Viene inoltre specificato che la nuova versione del sistema è compatibile con tutti i browser. Gli Attestati redatti fino al 30 Settembre 2015 vanno inviati entro il 15 Ottobre al vecchio sito, ace.regione.marche.it. 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. La Provincia informa che, sino all'approvazione dei provvedimenti per l'aggiornamento del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. (Regolamento provinciale per la certificazione energetica), in Trentino continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici di cui al decreto medesimo (vedi allegato).

PROVINCIA DI BOLZANO. Per la stesura del contratto di trasferimento o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, è necessaria l’attestazione relativa al rendimento energetico tramite la Certificazione CasaClima oppure, in caso di mancanza di esso, attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE).

L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima informa che a partire dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il Decreto Ministeriale del 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Da questo consegue, che per contratti di trasferimento o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative e in caso di redazione degli APE emessi con data a partire dal 01 ottobre 2015, questi dovranno essere inviati con il nuovo formato secondo le specifiche ENEA (file di interscambio XML) entro 60 giorni all’Agenzia CasaClima alla seguente email: tecnica@agenziacasaclima.it. Per la corretta archiviazione da parte dell’Agenzia si richiede che ogni singolo APE in formato XML sia inviato singolarmente per posta elettronica.

PUGLIA. In attesa che la Regione Puglia adotti specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica, ed in osservanza di quanto disposto dai decreti, la Regione ha disposto che gl attestati redatti da soggetti abilitati ai sensi del Dpr 75/2013, debbano contenere, pena l'invalidità, i requisiti minimi previsti dall'art. 4 commi 3 e 4 delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (Dm 26 giugno 2015).

Nello specifico, la registrazione dell'Ape da parte dei soggetti certificatori dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

  • l'attestato di prestazione energetica dovrà necessariamente essere inviato, in formato .pdf, a mezzo PEe, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prestazioni.energetiche@pec.rupar.puglia.it;
  • l 'attestato di prestazione energetica, redatto successivamente al 1 ottobre 2015 dovrà essere reso secondo il format approvato con il D.M. 26 Giugno 2015 ed allegato alle nuove "Linee Guida" (appendice B).
  • l'APE reso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 47 del dpr 445/2000 e dall'art. 15 comma 1 del D. 19s 192/2005 come modificato dall'art. 12 D.l. 63/2013 in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dovrà essere inviato secondo Ie modalità indicate e firmato secondo una delle seguenti procedure: dal soggetto certificatore con firma digitale o in mancanza di firma elettronica digitale, deve essere sottoscritto secondo Ie modalità ordinarie e corredato da valida documento di identità.

Ai fini dell'obbligo dei registrazione dell'APE la Regione specifica che, nelle more dell'attivazione del Catasto Energetico regionale, I'attestazione di avvenuta consegna della PEC trasmessa, equivale all'attestazione di marcatura temporale e codice identificativo ai fini del riconoscimento del suo valore per tutti i requisiti di legge.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore


Ultime notizie
Salva Milano, la Camera approva la proposta di legge

Per consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...

Prodotti
Dispositivi per impianti idrici versatili ed efficienti

Le soluzioni SOCLA di Watts sono pensate per la regolazione e la...