Dal 1° giugno 2015 i rifiuti prodotti e gestiti saranno soggetti alla nuova normativa comunitaria che entra in vigore negli Stati membri senza bisogno di norme nazionali di recepimento.
Le novità, in vigore dal prossimo 1° giugno, sono state introdotte dalla Decisione 2014/955/UE - che ha modificato l’elenco europeo dei rifiuti e introdotto nuovi codici – e dal Regolamento 2014/1357/UE che ha ridefinito le caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi.
SUL PORTALE SISTRI LA NUOVA PROCEDURA. Sul sito del portale Sistri (www.sistri.it) è stata pubblicata la procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative. La nuova versione dell’applicazione di movimentazione è stata rilasciata ieri 25 maggio 2015.
L'ACRONIMO “H” SOSTITUITO CON L'ACRONIMO “HP”. Con il Regolamento 2014/1357/UE il vecchio acronimo “H”, che definiva le caratteristiche di pericolosità degli scarti (da H1 a H15) viene sostituito con l'acronimo “HP” che sta per “Hazardous Properties” (da HP1 a HP15).
NUOVI CODICI E SOPPRESSI GLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DECISIONE 2000/532/CE. Con la Decisione 2014/955/UE, invece, i codici passano da 839 a 842 e vengono soppressi gli articoli 2 e 3 della Decisione 2000/532/CE. Ricordiamo che il 18 febbraio scorso era entrata in vigore in Italia la nuova classificazione dei rifiuti – LEGGI TUTTO - introdotta con il decreto Competitività (decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con legge n. 116/2014 in vigore dal 21 agosto 2014). Il provvedimento ha introdotto come premessa all’allegato D alla parte IV del Codice ambientale (dlgs 152/2006) la disposizione “Classificazione dei rifiuti”, stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Dal 1° giugno 2015, con l'entrata in vigore delle norme comunitarie, l'intero allegato D (compresa l'introduzione) viene sostituito dalla Decisione 2014/955/UE, e salta il paragrafo introdotto dal decreto Competitività in quanto contrastante con il Regolamento 2014/1357/UE. Da lunedì 1° giugno salta anche l'allegato I alla parte IV del Codice ambientale.
FASE TRANSITORIA. Quanto alla gestione della fase transitoria, le imprese dovranno verificare le loro autorizzazioni (per la gestione e miscelazione) e i dossier allestiti per la notifica dei trasporti transfrontalieri, e valutare gli eventuali correttivi. Inoltre, le imprese dovranno verificare la conformità dei criteri di classificazione già determinati alla nuova disciplina.