I professionisti tecnici italiani esprimono soddisfazione per la tanto auspicata modifica dell’articolo 31 del Ddl Concorrenza, in tema di società di ingegneria (LEGGI TUTTO).
Nel corso dell’esame, infatti, le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato l’emendamento 31.7 Senaldi che consente alle Società di ingegneria di operare nel settore privato solo a patto di possedere gli stessi requisiti già richiesti alle Società tra Professionisti (STP) ed agli stessi professionisti che già operano in questo campo. Da quanto risulta, il provvedimento dovrebbe andare in aula entro il prossimo 23 settembre per l’approvazione definitiva alla Camera, per poi passare al Senato.
I REQUISITI. I requisiti sono quelli previsti per le STP dalla legge di stabilità 2012 (legge n.183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 3/02/2013 n.34), in particolare: l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società deve esser eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; l’obbligo della copertura assicurativa; l’obbligo di iscrizione all’Albo; il rispetto delle norme deontologiche. In caso di assenza dei suddetti requisiti le Società di ingegneria continueranno a non poter operare nel mercato privato.
IL COMMENTO DI ZAMBRANO (RPT E CNI). La decisione delle Commissioni Finanze e Attività Produttive dà ragione alla Rete delle Professioni Tecniche che aveva ripetutamente chiesto la soppressione dell’articolo 31 nella sua precedente formulazione. “Ringraziamo il Governo e le Commissioni della Camera per aver dato ascolto alle nostre istanze – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del CNI – Come ha affermato la stessa Commissione Giustizia nel suo parere al provvedimento, la formulazione originaria dell’art.31 avrebbe creato una condizione anticoncorrenziale, attribuendo un enorme vantaggio competitivo alle Società di ingegneria che solo soggetti poco rispettosi dei principi della libera concorrenza e del mercato, su un campo così delicato come la tutela dei committenti privati, possono pretendere di difendere”.
“L’art. 31 – prosegue Zambrano – non nasce da una sollecitazione dell’Autorità per la Concorrenza, ma dalla protervia di chi mira ad ottenere attraverso la legge vantaggi e protezioni. Le migliaia di società di ingegneria che hanno operato correttamente negli anni nel settore dei lavori pubblici, astenendosi dall’intrattenere rapporti con la committenza privata, e che non si sentono oggi adeguatamente rappresentate, plaudono con noi professionisti all’equilibrata soluzione elaborata dal Governo e dalle Commissioni parlamentari.”.
OICE: “SI PENALIZZA L'INGEGNERIA ORGANIZZATA”. Di parere opposto è invece l'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria, che richiama la recente sentenza n. 2481 del 7 agosto 2015 del Tribunale di Bologna, secondo la quale i contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati sono legittimi in quanto il divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali è stato abrogato nel 1997 (LEGGI TUTTO). Secondo l'Oice questa sentenza rende “inutile e dannoso” l'articolo 31 del ddl concorrenza, così come modificato dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera.