Si apre un nuovo capitolo nella tormentata vicenda dell'esenzione dell'Imu per i terreni montani.
Come noto, con il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 (LEGGI TUTTO) il Consiglio dei Ministri ha modificato i criteri dell’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli, stabilendo che l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) non viene può legata al criterio altimetrico stabilito dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014, ma si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, versano l’imposta entro il 10 febbraio 2015.
TAR LAZIO: NELL'ELENCO ISTAT CLASSIFICAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA REALTÀ. Dunque il nuovo decreto rinvia, ai fini dell’esenzione, all’elenco Istat dei Comuni Italiani al 1 gennaio 2015. Secondo l'Anci Lazio, dalla lettura dell'elenco Istat e della relativa classificazione, i Comuni risultano incomprensibilmente classificati in maniera assolutamente non aderente alla realtà. C'è per esempio il caso "Castelli Romani" dove i Comuni di Monte Porzio Catone alto 451 metri sul livello del mare (s.l.m.), di San Cesareo 312 metri s.l.m. e di Colonna 343 metri s.l.m. sono stati classificati come comuni totalmente montani, mentre i vicini Comuni di Rocca di Papa (680 s.l.m.) e soprattutto Rocca Priora a 768 s.l.m. ovvero il più alto Comune dei Castelli Romani, sede addirittura della Comunità Montana, sono inspiegabilmente classificati come parzialmente montani al pari del Comune di Roma.
Pertanto l'Anci Lazio, insieme a una serie di comuni (Comune di Moricone, Comune di Bagno Regio, Comune di Ischia di Castro, Comune di Genazzano, Comune di Rignano Flaminio, Comune di Magliano Romano, Comune di Torrice, Comune di Carbognano, Comune di Sgurgola, Comune di Arpino, Comune di Roccapriora, Comune di Cori, Comune di Bassano Romano, Comune di Lariano, Comune di Fondi, Comune di Paliano, Comune di Aquino, Comune di Piedimonte Sangermano, Comune di Montelibretti, Comune di Capranica, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, Comune di Gavignano, Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Casalvieri, Comune di Nazzano, Comune di Rocca di Papa, Comune di San Vito Romano, Comune di Posta Fibreno, Comune di Morlupo, Comune di Castelliri, Comune di Anci Lazio, Comune di Olevano Romano, Comune di Priverno, Comune di Castelnuovo Cilento, Comune di Sezze) ha presentato un ricorso al Tar per l'annullamento dei provvedimenti inerenti l'esenzione dal versamento dell'Imu prevista per i terreni agricoli e di ogni altro atto comunque connesso o coordinato.
IL TAR LAZIO CHIEDE ALL'ISTAT UNA RELAZIONE DETTAGLIATA. Il Tar Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza n. 3770/2015 depositata il 5 marzo, ha ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa. L’Istat dovrà depositare la documentazione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza.
IL 17 GIUGNO L'UDIENZA DI MERITO. Per quanto riguarda la trattazione del merito della controversia, il Tar Lazio ha fissato la data del 17 giugno 2015 per l'udienza pubblica, in ragione della connessione con altre controversie in discussione alla stessa udienza.
LE MODIFICHE DEL SENATO AL DL N. 4 DEL 24 GENNAIO 2015. Ricordiamo che il 25 febbraio scorso l'Aula del Senato ha approvato con modifiche il disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015. Tra le novità introdotte da Palazzo Madama al provvedimento (LEGGI TUTTO), passato poi al vaglio della Camera, il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno effettuato il pagamento in base alla classificazione del 28 novembre 2014 e che ora, in base a quella nuova contenuta nel decreto, risultano esenti; nessuna sanzione e interessi per chi pagherà entro il 31 marzo 2015; la verifica entro il 30 settembre 2015 della stima del gettito previsto dallo Stato con il reale incasso di ogni comune; l'esenzione totale per i terreni dei comuni delle isole minori e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale.