Ricordiamo che il passaggio in Conferenza Unificata era atteso da tempo, tanto che la Lombardia aveva espresso nel mese di maggio la propria preoccupazione per il ritardo ministeriale. La prima (e unica) presentazione delle Linee Guida sull'APE alle Regioni è infatti avvenuta nel corso della riunione del Coordinamento Energia del 3 dicembre 2014, alla quale non ha più fatto seguito alcuna trasmissione di documentazione da istruire (leggi qui).
IL NUOVO APE SLITTA AD OTTOBRE. Durante l'incontro, le Regioni hanno sollevato la questione che l'entrata in vigore del nuovo APE, previsto per il primo di luglio, quando a ancora manca la pubblicazione in Gazzetta del decreto, non avrebbe consentito ai tecnici di prender familiarità con i software. Per tale ragione si è sancita un'intesa per l'emanazione entro fine mese, per rispettare i vincoli della UE, ma con decorrenza dal 1° ottobre.
- metodologie di calcolo, anche semplificate, per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- definizione dell’Attestato di Prestazione Energetica, l’APE, che dovrà comprendere tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- definizione di un sistema informativo comune su tutto il territorio nazionale, il SIAPE, di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le Province autonome, che dovrà comprendere la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli e ispezioni pubblici, che sarà realizzato a cura di ENEA.
RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO. Oltre alle Linee Guida, durante la Conferenza è sato discusso anche il decreto Mise che fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2005, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue (recast 2002/91/CE) sulle prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare, il decreto indica ai progettisti quali dati inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnica. Inoltre, dopo aver stabilito come eseguire calcoli e verifiche, precisa come redigere la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il decreto fornisce tre schemi di relazione tecnica: "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.
DECRETO REQUISITI MINIMI EDIFICI. Con i due decreti sopra menzionati si conclude il corpus dei decreti attuativi mancanti. Il 25 marzo la conferenza delle Unificata aveva già approvato lo schema di DM sui Requisiti Minimi degli edifici che va a recepire le novità introdotte con la legge 90/13 sull'efficienza energetica degli edifici. Il decreto ministeriale visionato all'epoca, tratta dei nuovi requisiti di progettazione per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni rilevanti e ci condurrà, al 2021, alla progettazione di edifici ad energia quasi zero.